Sicurezza antincendio nei frantoi: obblighi, SCIA e controlli
Nei frantoi oleari il rischio incendio deve essere valutato considerando le caratteristiche dell’attività, gli impianti presenti, i combustibili utilizzati e le quantità di olio e altri materiali depositati.
Un frantoio non è automaticamente soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco soltanto perché produce olio. L’assoggettabilità dipende dalla presenza di una o più attività comprese nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 e dal superamento delle relative soglie.
Tra gli elementi da verificare rientrano principalmente i depositi di olio di oliva, i serbatoi di GPL o gasolio, gli impianti per la produzione di calore, i gruppi elettrogeni e gli eventuali depositi di materiali combustibili.
Anche quando il frantoio non rientra tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, rimangono applicabili gli obblighi di valutazione e gestione del rischio incendio previsti per i luoghi di lavoro.
IN SINTESI
Per stabilire se occorre presentare una SCIA antincendio non basta conoscere il tipo di attività: bisogna rilevare caratteristiche, capacità e potenzialità degli impianti e dei depositi effettivamente presenti nel frantoio.
Quando un frantoio è soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco
Il D.P.R. 151/2011 suddivide le attività soggette in categorie A, B e C in funzione della complessità e del livello di rischio. La categoria applicabile deve essere determinata separatamente per ogni attività presente.
Nel medesimo frantoio possono essere individuate più attività soggette contemporaneamente. Per questo la verifica deve comprendere non soltanto il deposito dell’olio, ma l’intero complesso produttivo.
Depositi di olio
Devono essere verificate la capacità geometrica complessiva, le caratteristiche del prodotto e l’eventuale applicabilità delle agevolazioni previste per determinati imprenditori agricoli.
GPL e gasolio
Serbatoi fissi di GPL, depositi di prodotti petroliferi e contenitori-distributori sono disciplinati da attività e soglie differenti.
Impianti termici
Occorre calcolare la potenzialità complessiva degli apparecchi installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti.
Altri impianti e depositi
Gruppi elettrogeni, officine, autorimesse e consistenti quantità di materiali combustibili possono determinare ulteriori attività soggette.
Deposito e stoccaggio dell’olio di oliva

Il deposito dell’olio di oliva costituisce uno degli elementi principali da considerare nella verifica antincendio di un frantoio. Ai fini dell’assoggettabilità deve essere determinata la capacità geometrica complessiva dei recipienti e dei serbatoi presenti, non la quantità di olio contenuta in un determinato momento.
L’attività n. 12 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 comprende i depositi di liquidi infiammabili o combustibili e di altri prodotti indicati dalla norma con capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³.
Per applicare correttamente la classificazione devono essere considerate anche le caratteristiche del prodotto e, in particolare, il punto di infiammabilità riportato nella relativa documentazione tecnica.
Categorie dell’attività 12
| Categoria | Capacità del deposito | Procedimento principale | Controllo |
|---|---|---|---|
| A | Da 1 a 9 m³, per liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C | SCIA antincendio | Controllo a campione |
| B | Superiore a 9 e fino a 50 m³ | Valutazione del progetto e SCIA | Controllo dei Vigili del Fuoco |
| C | Superiore a 50 m³ | Valutazione del progetto e SCIA | Controllo con rilascio del CPI |
Le soglie devono essere applicate considerando la capacità geometrica complessiva dei depositi presenti e l’esatta classificazione dei liquidi. In presenza di prodotti differenti o di configurazioni particolari è necessario effettuare una valutazione specifica.
L’esenzione per i depositi agricoli fino a 6 m³
Una disposizione specifica prevede che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capacità non superiore a 6 m³, anche muniti di erogatore, non siano tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla normativa.
L’esenzione non deve essere estesa automaticamente a ogni frantoio. È necessario verificare la qualifica del soggetto, l’utilizzo effettivo del deposito, la capacità geometrica complessiva e la riconducibilità dell’attività alle disposizioni richiamate.
Il limite di 6 m³ non deve essere confuso con quello di 9 m³ previsto dalla disciplina tecnica di determinati contenitori-distributori di carburante: si tratta di norme con finalità e campi di applicazione differenti.
Principali aspetti da controllare
- integrità e stabilità di serbatoi e contenitori;
- corretta disposizione e identificazione dei depositi;
- distanza da quadri elettrici, fiamme e altre sorgenti di innesco;
- contenimento di eventuali perdite o sversamenti;
- pulizia degli ambienti e rimozione dei materiali combustibili inutili;
- accessibilità dei mezzi di estinzione;
- ventilazione e condizioni dei locali;
- segnaletica e procedure di emergenza;
- controllo periodico degli impianti elettrici;
- accessibilità per le operazioni di soccorso.
DEPOSITI DI GPL:

Nei frantoi il GPL può essere utilizzato per alimentare impianti termici, apparecchiature di processo o servizi accessori. La presenza di un serbatoio deve essere valutata separatamente rispetto al deposito dell’olio.
L’attività n. 4 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 comprende i depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti in serbatoi fissi con capacità geometrica complessiva superiore a 0,3 m³.
Classificazione dei serbatoi GPL
| Categoria | Capacità geometrica complessiva |
|---|---|
| A | Superiore a 0,3 e fino a 5 m³ |
| B | Superiore a 5 e fino a 13 m³ |
| C | Superiore a 13 m³ |
I depositi di G.P.L. (il bombolone del gas, per intenderci) necessario per il riscaldamento degli uffici e per le lavorazioni del frantoio, rientra in una delle attività soggette anche al controllo dei Vigili del Fuoco, in questo caso l’attività soggetta è la numero 4 e la Categoria dipende dalla capacità del deposito:
- “Attività 4.3.A : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 m3.”
- “Attività 4.5.B : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 5 a 13 m3.”
- “Attività 4.7.C : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 13 m3.”
Gasolio agricolo e contenitori-distributori

Il gasolio agricolo viene frequentemente utilizzato per alimentare trattori, mezzi aziendali, gruppi elettrogeni e altre attrezzature. Per determinare gli adempimenti applicabili occorre distinguere il semplice deposito dal contenitore-distributore munito di sistema di erogazione.
I contenitori-distributori di carburante liquido con punto di infiammabilità superiore a 65 °C e capacità fino a 9 m³ sono disciplinati dal D.M. 22 novembre 2017. Il decreto stabilisce specifiche misure tecniche di installazione ed esercizio.
Aspetti da verificare
Capacità
Verificare la capacità geometrica del singolo contenitore e quella complessiva degli eventuali depositi presenti.
Utilizzo
Distinguere un deposito destinato alla sola conservazione da un contenitore dotato di apparecchiatura per l’erogazione del carburante.
Qualifica agricola
Verificare se il titolare possiede la qualifica di imprenditore agricolo e se ricorrono le condizioni previste per l’esenzione dagli adempimenti del D.P.R. 151/2011.
Installazione
Controllare area di posa, bacino di contenimento, protezione dagli urti, distanze di sicurezza, impianto elettrico, estintori e segnaletica.
Misure essenziali per il gasolio
- installazione su area idonea e adeguatamente protetta;
- stabilità e ancoraggio del contenitore; protezione contro urti accidentali;
- sistema di contenimento delle perdite;
- distanza da edifici, vegetazione e sorgenti di accensione;
- divieto di fumo e corretta segnaletica;
- disponibilità dei mezzi di estinzione previsti;
- controllo dell’impianto elettrico e del sistema di erogazione;
- manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante;
- accessibilità per il rifornimento e per i mezzi di soccorso.
Impianti termici nei frantoi

Gli impianti utilizzati per il riscaldamento degli ambienti, la produzione di acqua calda o le lavorazioni del frantoio devono essere valutati considerando il combustibile impiegato e la potenzialità termica complessiva degli apparecchi installati.
La presenza di un impianto termico non comporta automaticamente l’assoggettamento ai controlli dei Vigili del Fuoco. L’attività n. 74 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 si applica agli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità complessiva superiore a 116 kW.
Classificazione dell’attività 74
| Categoria | Potenzialità termica complessiva |
|---|---|
| A | Superiore a 116 e fino a 350 kW |
| B | Superiore a 350 e fino a 700 kW |
| C | Superiore a 700 kW |
35 kW E 116 kW NON INDICANO LO STESSO OBBLIGO
Oltre 35 kW si applicano le specifiche prescrizioni tecniche previste per gli impianti alimentati a gas.
Oltre 116 kW l’impianto rientra anche nell’attività n. 74 del D.P.R. 151/2011 e deve essere attivato il relativo procedimento di prevenzione incendi.
Principali controlli sugli impianti termici
- combustibile utilizzato; potenzialità complessiva degli apparecchi;
- caratteristiche e destinazione del locale;
- ventilazione e aerazione;
- corretta evacuazione dei prodotti della combustione;
- dispositivi di intercettazione del combustibile;
- conformità dell’impianto elettrico; distanze da materiali combustibili;
- accessibilità per controllo e manutenzione;
- dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica;
- manutenzione periodica e controllo della combustione; presenza della segnaletica e dei mezzi di estinzione previsti.
Gruppi elettrogeni e produzione di energia di emergenza
Nei frantoi possono essere presenti gruppi elettrogeni destinati ad assicurare la continuità delle lavorazioni o l’alimentazione di emergenza. Anche questi impianti devono essere considerati separatamente nella verifica di assoggettabilità.
L’attività n. 49 del D.P.R. 151/2011 comprende i gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici e gli impianti di cogenerazione con potenza complessiva superiore a 25 kW.
Classificazione dell’attività 49
| Categoria | Potenza complessiva |
|---|---|
| A | Superiore a 25 e fino a 350 kW |
| B | Superiore a 350 e fino a 700 kW |
| C | Superiore a 700 kW |
Principali rischi d’incendio nei frantoi oleari
La valutazione antincendio di un frantoio non può limitarsi al controllo delle soglie del D.P.R. 151/2011. Il processo produttivo comprende impianti elettrici, macchinari, materiali combustibili, operazioni di manutenzione e periodi di attività stagionale particolarmente intensa.
I rischi devono essere individuati considerando le caratteristiche reali dell’impianto, le modalità di lavorazione, gli ambienti e le sostanze effettivamente presenti.
Impianti elettrici
Quadri, cavi, prese e collegamenti possono essere sottoposti a carichi elevati durante la campagna olearia. Connessioni deteriorate, sovraccarichi e manutenzione insufficiente possono causare surriscaldamenti e inneschi.
Macchinari e organi in movimento
Motori, cuscinetti, nastri, frangitori, gramole e centrifughe devono essere controllati per evitare attriti anomali, surriscaldamenti, accumuli di residui e malfunzionamenti.
Olio e residui di lavorazione
L’olio di oliva ha un punto di infiammabilità elevato, ma può comunque alimentare un incendio già sviluppato. Perdite, superfici sporche e materiali impregnati devono essere rimossi e gestiti correttamente.
Sansa e nocciolino
Sansa, nocciolino e residui vegetali devono essere depositati in condizioni controllate. Accumuli prolungati, fermentazione, riscaldamento o vicinanza a sorgenti di calore possono aumentare il rischio.
Imballaggi e materiali combustibili
Cartoni, pallet, contenitori in plastica e materiali di confezionamento possono incrementare rapidamente il carico d’incendio, soprattutto quando vengono accumulati vicino a quadri, macchinari o impianti termici.
Manutenzioni e lavori a caldo
Saldatura, taglio, molatura e altre lavorazioni che producono fiamme o scintille devono essere autorizzate e controllate, allontanando i materiali combustibili e verificando l’area anche dopo la conclusione del lavoro.
Attenzione alle polveri combustibili
POLVERI E PARTICOLATI
Nei processi ordinari di estrazione dell’olio prevalgono generalmente lavorazioni umide. Tuttavia, se vengono essiccati, frantumati, movimentati o accumulati nocciolino e altri residui vegetali sotto forma di particolato fine, deve essere verificata anche la possibile formazione di atmosfere esplosive da polveri combustibili.
La presenza di un rischio ATEX non deve essere presunta automaticamente, ma valutata considerando caratteristiche del materiale, granulometria, quantità di polvere, modalità di movimentazione, aspirazione e sorgenti di accensione.
Pulizia e manutenzione come misure antincendio
Una parte importante della prevenzione consiste nel mantenere sotto controllo impianti, locali e depositi durante l’intera campagna olearia. Le procedure devono indicare responsabilità, frequenze e modalità di registrazione dei controlli.
- rimuovere periodicamente residui oleosi e vegetali;
- intervenire tempestivamente sulle perdite;
- mantenere sgombri quadri elettrici e vie di esodo;
- evitare depositi temporanei non controllati di cartoni e pallet;
- verificare rumori, vibrazioni e temperature anomale dei macchinari;
- controllare cavi, prese e collegamenti provvisori;
- mantenere liberi e visibili estintori e dispositivi di emergenza;
- conservare i prodotti chimici secondo le relative indicazioni;
- registrare manutenzioni e anomalie rilevate;
- vietare fumo e fiamme libere nelle aree individuate.
Controlli prima della campagna olearia
Prima dell’avvio della produzione è opportuno verificare:
- impianti elettrici e quadri;
- macchinari e dispositivi di arresto;
- impianto termico e adduzione del combustibile;
- serbatoi di GPL o gasolio;
- gruppo elettrogeno;
- capacità e disposizione dei depositi di olio;
- estintori, idranti e altri sistemi antincendio;
- illuminazione e segnaletica di emergenza;
- praticabilità delle vie di esodo;
- accessibilità dei mezzi di soccorso;
- formazione e aggiornamento degli addetti antincendio;
- procedure di allarme, evacuazione e chiamata dei soccorsi;
- scadenza dell’eventuale rinnovo periodico antincendio;
- completezza della documentazione tecnica.
SCIA antincendio e categorie A, B e C
Le attività comprese nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 sono suddivise nelle categorie A, B e C in relazione alla complessità e al livello di rischio. La categoria determina gli adempimenti da eseguire prima dell’avvio dell’attività e le modalità dei successivi controlli.
La SCIA antincendio attesta, mediante la documentazione e le asseverazioni previste, la conformità dell’attività ai requisiti di sicurezza antincendio applicabili.
Categoria A
Comprende le attività considerate meno complesse e dotate di regole tecniche di riferimento. Non è richiesta la preventiva valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco.
Prima dell’esercizio deve essere presentata la SCIA antincendio completa della documentazione prevista. I controlli possono essere effettuati a campione.
Categoria B
Comprende attività caratterizzate da una complessità intermedia. Il progetto antincendio deve essere presentato preventivamente al Comando dei Vigili del Fuoco per la valutazione.
Dopo la realizzazione degli interventi viene presentata la SCIA antincendio. Il Comando effettua i controlli previsti dal D.P.R. 151/2011.
Categoria C
Comprende le attività considerate maggiormente complesse. Sono richieste la preventiva valutazione del progetto, la presentazione della SCIA antincendio e il controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
A seguito dell’esito positivo del controllo viene rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi.
Rinnovo periodico della conformità antincendio
Il titolare delle attività soggette deve presentare l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro la scadenza prevista. Per le principali attività che possono interessare un frantoio, la periodicità è generalmente quinquennale.
Il rinnovo non consiste in una nuova progettazione dell’attività, ma attesta il mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio e dell’efficienza dei sistemi di protezione.
Le modifiche agli impianti, ai depositi, alle quantità di prodotti, alla disposizione dei locali o al processo produttivo devono essere valutate prima della loro realizzazione, perché possono comportare una nuova valutazione del progetto o l’aggiornamento della SCIA.
Copertura assicurativa e conformità antincendio
Il mancato rispetto degli obblighi di prevenzione incendi può avere conseguenze non soltanto amministrative o penali, ma anche nei rapporti con la compagnia assicurativa.
In caso di incendio, la liquidazione del danno dipende dalle condizioni della polizza, dalle esclusioni previste, dalle circostanze dell’evento e dall’eventuale incidenza delle irregolarità riscontrate.
Non è quindi corretto affermare che l’assenza della SCIA antincendio comporti sempre e automaticamente il mancato risarcimento. Tuttavia, una situazione non conforme può determinare contestazioni, limitazioni dell’indennizzo o azioni di rivalsa, soprattutto quando abbia contribuito al verificarsi o all’aggravamento del danno.ON essere risarcito dalla Compagnia di Assicurazioni (alla quale paghi regolarmente il premio assicurativo) se non hai il Certificato Prevenzione Incendi?
Conseguenze della mancata regolarizzazione
L’esercizio di un’attività soggetta senza aver presentato la prevista SCIA antincendio può determinare sanzioni e provvedimenti a carico del titolare. Le conseguenze dipendono dalla violazione accertata e dalle condizioni di sicurezza effettivamente riscontrate.
In presenza di un pericolo per l’incolumità delle persone o dei beni, possono inoltre essere adottati provvedimenti finalizzati alla sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Anche dichiarazioni, certificazioni o attestazioni non veritiere sono soggette a specifiche responsabilità. Per questo le pratiche devono essere predisposte sulla base di verifiche reali, documentazione aggiornata e valutazioni effettuate da professionisti abilitati.
Domande frequenti sulla sicurezza antincendio nei frantoi
Verifica antincendio del tuo frantoio
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Possiamo effettuare una verifica preliminare degli impianti, dei depositi e delle relative capacità, individuando gli adempimenti applicabili e gli eventuali interventi necessari per migliorare la sicurezza dell’attività.


