Normativa antincendio nei luoghi di lavoro: formazione e piano di emergenza
La normativa antincendio nei luoghi di lavoro è stata profondamente riorganizzata dai tre decreti ministeriali emanati nel settembre 2021, che hanno sostituito il precedente D.M. 10 marzo 1998.
In particolare, il D.M. 2 settembre 2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, disciplina la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio e nelle situazioni di emergenza, la formazione degli addetti antincendio e i casi nei quali deve essere predisposto il Piano di emergenza.
Per il datore di lavoro non è sufficiente nominare gli addetti: occorre valutare il rischio incendio, individuare il livello dell’attività, organizzare le procedure di emergenza, garantire una formazione adeguata e mantenere aggiornati i documenti aziendali.
In questa guida esaminiamo gli obblighi principali e spieghiamo quando sono necessari i corsi antincendio, il Piano di emergenza ed evacuazione e le prove periodiche.
In sintesi
I corsi antincendio sono suddivisi nei livelli 1, 2 e 3. La formazione pratica è prevista per tutti i livelli e l’aggiornamento degli addetti deve essere effettuato almeno ogni cinque anni. Il Piano di emergenza è obbligatorio nei casi stabiliti dal D.M. 2 settembre 2021.
I tre decreti che hanno sostituito il D.M. 10 marzo 1998
La revisione della disciplina antincendio nei luoghi di lavoro è stata attuata attraverso tre distinti decreti ministeriali. Ciascun provvedimento disciplina una specifica area: manutenzione dei presidi antincendio, gestione delle emergenze e valutazione del rischio incendio.
I tre decreti sono entrati in vigore in momenti diversi e, nel loro insieme, hanno completato il superamento del precedente D.M. 10 marzo 1998.
| Decreto | Ambito principale | Entrata in vigore | Cosa disciplina |
|---|---|---|---|
| D.M. 1 settembre 2021 | Controlli e manutenzione | 25 settembre 2022 | Controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio |
| D.M. 2 settembre 2021 | Gestione della sicurezza antincendio | 4 ottobre 2022 | Gestione in esercizio e in emergenza, piano di emergenza, addetti e formazione antincendio |
| D.M. 3 settembre 2021 | Valutazione e progettazione | 29 ottobre 2022 | Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro |
D.M. 1 settembre 2021: controllo e manutenzione
Il decreto definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Il datore di lavoro deve assicurare che tali presidi siano mantenuti in efficienza e sottoposti ai controlli previsti, conservandone la relativa documentazione.
D.M. 2 settembre 2021: gestione delle emergenze e formazione
Il cosiddetto decreto GSA disciplina la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio dell’attività e nelle situazioni di emergenza.
Stabilisce, tra le altre cose:
- i criteri per la predisposizione del Piano di emergenza;
- l’organizzazione della gestione antincendio;la designazione degli addetti;
- i contenuti e la durata dei corsi antincendio;
- la periodicità dell’aggiornamento;i casi nei quali gli addetti devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica.
D.M. 3 settembre 2021: valutazione del rischio incendio
Il decreto stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendio e per l’individuazione delle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestione.
Per i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, nei quali ricorrono tutte le condizioni previste dal decreto, possono essere applicati i criteri semplificati contenuti nel cosiddetto “Minicodice”.
Per le attività che non rientrano nel campo di applicazione del Minicodice devono essere utilizzati gli altri criteri di progettazione antincendio applicabili, tenendo conto delle caratteristiche dell’attività e dell’eventuale assoggettamento ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Corsi antincendio: livelli, durata e aggiornamento
Il D.M. 2 settembre 2021 ha sostituito le precedenti classificazioni di rischio basso, medio ed elevato con tre livelli di attività: livello 1, livello 2 e livello 3.
Il livello del corso non deve essere scelto esclusivamente in base al settore dell’azienda, ma deve risultare coerente con la valutazione del rischio incendio, le caratteristiche dei luoghi di lavoro, le attività svolte, le sostanze presenti e il numero degli occupanti.
La formazione comprende sempre una parte pratica. Anche per il livello 1 è prevista un’esercitazione sull’utilizzo degli estintori e sulle principali attrezzature antincendio.
| Corso | Durata complessiva | Parte teorica | Parte pratica | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 – 1-FOR | 4 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore ogni 5 anni |
| Livello 2 – 2-FOR | 8 ore | 5 ore | 3 ore | 5 ore ogni 5 anni |
| Livello 3 – 3-FOR | 16 ore | 12 ore | 4 ore | 8 ore ogni 5 anni |
Le durate indicate rappresentano i contenuti minimi previsti dal D.M. 2 settembre 2021. La formazione deve essere adeguata alle caratteristiche dell’attività e ai compiti concretamente assegnati agli addetti.
Corso antincendio di livello 1
È destinato agli addetti che operano in luoghi di lavoro nei quali le attività si svolgono senza l’impiego o il deposito di sostanze altamente infiammabili, le possibilità di sviluppo dell’incendio sono limitate e la propagazione risulta poco probabile.
Il corso ha una durata minima di 4 ore e comprende una parte teorica e un’esercitazione pratica.
Corso antincendio di livello 2
È destinato ai luoghi di lavoro che non rientrano nelle condizioni previste per il livello 1 e che non presentano le caratteristiche proprie delle attività di livello 3.
Rappresenta quindi il livello applicabile a numerose aziende e attività produttive. Il corso ha una durata minima di 8 ore, delle quali 3 dedicate alle esercitazioni pratiche.
Corso antincendio di livello 3
È previsto per le attività caratterizzate da maggiore complessità o rischio incendio, individuate secondo i criteri e gli elenchi contenuti nel D.M. 2 settembre 2021.
Il corso ha una durata minima di 16 ore e affronta in maniera più approfondita la prevenzione incendi, la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di emergenza.
Aggiornamento obbligatorio ogni cinque anni
Gli addetti antincendio devono frequentare un corso di aggiornamento almeno ogni cinque anni.
La durata dell’aggiornamento è di 2 ore per il livello 1, 5 ore per il livello 2 e 8 ore per il livello 3. Anche l’aggiornamento comprende esercitazioni pratiche.
Il datore di lavoro deve controllare periodicamente le date degli attestati e programmare la formazione prima della scadenza, assicurando che durante l’attività sia sempre presente un numero adeguato di addetti formati.

Quando è obbligatorio il Piano di emergenza ed evacuazione?
Il Piano di emergenza è il documento con cui vengono definite le procedure da applicare in caso di incendio o di altra situazione che renda necessario mettere in sicurezza gli occupanti ed evacuare i luoghi di lavoro.
Non deve essere considerato una semplice planimetria: il Piano deve stabilire chi interviene, come viene dato l’allarme, quali percorsi devono essere utilizzati, come assistere le persone in difficoltà e quali rapporti devono essere mantenuti con i soccorritori esterni.
Il Piano di emergenza è obbligatorio nei luoghi di lavoro:
- nei quali sono occupati almeno 10 lavoratori;
- aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- nei quali si svolgono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi indicate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
La presenza contemporanea deve essere valutata considerando tutte le persone che possono trovarsi nel luogo di lavoro: lavoratori, clienti, utenti, visitatori, fornitori e altre persone presenti.
Cosa deve fare l’azienda quando non è obbligatorio?
Quando non ricorre nessuna delle condizioni che rendono obbligatoria la redazione del Piano di emergenza, il datore di lavoro deve comunque adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Tali misure devono essere riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi oppure nel documento predisposto sulla base delle procedure standardizzate, quando applicabili.
L’assenza dell’obbligo formale di redigere il Piano non elimina quindi la necessità di organizzare l’allarme, l’esodo, la chiamata dei soccorsi e l’intervento degli addetti antincendio.
Cosa deve contenere il Piano di emergenza
Organizzazione dell’emergenza
Il Piano deve descrivere:
- le azioni che i lavoratori devono attuare in caso di incendio;
- le procedure per l’evacuazione;le modalità di segnalazione e diffusione dell’allarme;
- le procedure per richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco;
- i compiti degli addetti antincendio;
- le responsabilità delle persone incaricate di coordinare l’emergenza;
- le modalità di verifica dell’avvenuta evacuazione;
- il punto o i punti di raccolta.
Persone, ambienti e planimetrie
Nella predisposizione del Piano devono essere considerate:
- le caratteristiche dei luoghi di lavoro;
- le vie e le uscite di emergenza;
- il sistema di rivelazione e di allarme;
- il numero e la distribuzione degli occupanti;
- la possibile presenza di persone con esigenze particolari;
- i lavoratori esposti a rischi specifici;
- l’ubicazione delle attrezzature e dei presidi antincendio;
- le planimetrie necessarie per rappresentare percorsi di esodo, uscite, presidi e punti di raccolta.
Redazione del Piano di emergenza ed evacuazione
Supportiamo aziende, attività commerciali, strutture aperte al pubblico e organizzazioni nella predisposizione e nell’aggiornamento del Piano di emergenza ed evacuazione.
Il servizio viene definito in funzione delle caratteristiche reali della sede e può comprendere:
- sopralluogo degli ambienti di lavoro;
- raccolta delle informazioni sull’attività e sugli occupanti;
- verifica dei percorsi e delle uscite di emergenza;
- individuazione delle procedure di allarme ed evacuazione;
- definizione dei compiti degli addetti e del coordinatore dell’emergenza;
- procedure per l’assistenza alle persone con esigenze particolari;
- predisposizione delle planimetrie di emergenza;
- individuazione dei punti di raccolta;
- organizzazione o aggiornamento delle prove di evacuazione;
- revisione del Piano in seguito a modifiche strutturali, organizzative o produttive.
Devi predisporre o aggiornare il Piano di emergenza?
Verifichiamo gli obblighi applicabili alla tua attività e predisponiamo procedure e planimetrie coerenti con l’organizzazione e con i luoghi di lavoro.
Prove di evacuazione: come si svolgono e ogni quanto devono essere effettuate
La prova di evacuazione è uno degli strumenti più importanti per verificare che le procedure previste dal Piano di emergenza siano realmente applicabili.
Non si tratta semplicemente di far uscire le persone dall’edificio: la simulazione deve permettere di verificare il funzionamento dell’intera organizzazione dell’emergenza, dall’attivazione dell’allarme fino al raggiungimento del punto di raccolta e alla verifica delle presenze.
Una prova ben organizzata consente inoltre di individuare eventuali criticità che, in una situazione reale, potrebbero rallentare l’evacuazione o rendere più difficoltoso l’intervento degli addetti.
Quando è obbligatoria la prova di evacuazione?
Nei luoghi di lavoro in cui è previsto il Piano di emergenza, il datore di lavoro deve effettuare esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
La periodicità può essere più frequente quando le caratteristiche dell’attività, il livello di rischio o le condizioni organizzative lo rendano opportuno.
Particolare attenzione deve essere riservata alle attività nelle quali possono essere presenti numerose persone, alle strutture aperte al pubblico e ai luoghi di lavoro caratterizzati da una particolare complessità dell’esodo.
La prova deve inoltre essere ripetuta quando intervengono modifiche significative che possono incidere sulle procedure di emergenza, sull’organizzazione o sulla conformazione dei luoghi.
Come si organizza una prova di evacuazione?
La simulazione deve essere pianificata in anticipo dagli incaricati dell’emergenza e deve essere coerente con quanto previsto dal Piano di emergenza.
Prima della prova è necessario verificare, in particolare:
- che gli addetti antincendio siano individuati e informati sui rispettivi compiti;
- che le vie e le uscite di emergenza siano accessibili e prive di ostacoli;
- che la segnaletica di sicurezza sia visibile;
- che i sistemi di allarme siano funzionanti;
- che siano individuati i punti di raccolta;
- che siano disponibili le informazioni necessarie per gestire eventuali persone con esigenze particolari;
- che siano definite le modalità di verifica delle presenze dopo l’evacuazione.
La simulazione deve essere svolta cercando di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni operative di una reale emergenza, senza introdurre situazioni che possano mettere in pericolo lavoratori, visitatori o altre persone presenti.
Le principali fasi della prova
Una prova di evacuazione può essere articolata nelle seguenti fasi:
1. Attivazione dell’emergenza
Viene simulata la rilevazione dell’evento e viene attivata la procedura prevista dal Piano di emergenza.
2. Diffusione dell’allarme
L’allarme deve essere riconoscibile e deve raggiungere le persone presenti nelle diverse aree della struttura. Occorre verificare che il segnale sia effettivamente percepibile e che tutti sappiano come comportarsi.
3. Evacuazione dei locali
L’evacuazione deve avvenire seguendo le vie di esodo individuate nel Piano, senza utilizzare percorsi non autorizzati e senza creare situazioni di intralcio o panico.
Gli addetti antincendio svolgono i compiti loro assegnati e verificano, secondo le procedure aziendali, che le diverse aree siano state evacuate.
4. Raggiungimento del punto di raccolta
Le persone evacuate devono raggiungere il punto di raccolta previsto, mantenendo l’ordine necessario per consentire il controllo delle presenze.
5. Verifica delle presenze
Una delle fasi più importanti consiste nel verificare che le persone presenti all’interno dell’attività abbiano raggiunto il punto di raccolta.
Il controllo deve tenere conto non soltanto dei lavoratori, ma anche, quando presenti, di clienti, utenti, visitatori, fornitori e altre persone esterne.
6. Conclusione della simulazione
Al termine della prova viene comunicata la conclusione dell’esercitazione e vengono raccolte le osservazioni degli addetti e dei partecipanti.
Cosa bisogna verificare durante la prova?
La prova non dovrebbe essere valutata esclusivamente in base al tempo impiegato per completare l’evacuazione.
È necessario verificare anche il corretto funzionamento dell’organizzazione prevista dal Piano, prestando attenzione a elementi come:
- rapidità di riconoscimento dell’allarme;
- efficacia della comunicazione dell’emergenza;
- corretto comportamento dei lavoratori;
- accessibilità delle vie di esodo;
- effettiva fruibilità delle uscite di emergenza;
- presenza di eventuali ostacoli lungo i percorsi;
- comportamento degli addetti antincendio;
- gestione delle persone che necessitano di assistenza;
- corretta individuazione del punto di raccolta;
- possibilità di effettuare il controllo delle presenze;
- eventuali difficoltà di coordinamento tra le diverse persone coinvolte.
L’obiettivo non è quindi “superare” la prova, ma utilizzare la simulazione per verificare concretamente l’efficacia delle procedure e individuare ciò che deve essere migliorato.
Cosa fare dopo la prova di evacuazione?
Al termine dell’esercitazione è opportuno documentare lo svolgimento della prova e registrare le principali osservazioni emerse.
Le eventuali criticità devono essere analizzate e, quando necessario, devono tradursi in azioni correttive.
Ad esempio, una prova potrebbe evidenziare:
- un’uscita parzialmente ostruita;
- un allarme non percepibile in una determinata zona;
- una segnaletica poco visibile;
- difficoltà nel raggiungimento del punto di raccolta;
- personale non sufficientemente informato sulle procedure;
- problemi nella gestione delle presenze;
- necessità di modificare o integrare le procedure previste dal Piano.
Perché le prove di evacuazione sono importanti?
Durante un’emergenza reale le persone devono poter reagire rapidamente, senza dover improvvisare le proprie azioni.
La prova consente di trasformare le procedure scritte nel Piano di emergenza in comportamenti conosciuti e verificati.
Permette inoltre agli addetti di esercitarsi nei rispettivi compiti e al datore di lavoro di verificare se l’organizzazione predisposta è adeguata alle caratteristiche effettive dell’attività.
Una prova periodica, correttamente pianificata e documentata, contribuisce quindi a:
- aumentare la familiarità con le procedure di emergenza;
- ridurre i tempi di reazione;
- individuare tempestivamente le criticità;
- migliorare il coordinamento degli addetti;
- verificare concretamente le vie di esodo;
- migliorare la gestione delle persone presenti;
- mantenere aggiornato il Piano di emergenza.
La sicurezza non si verifica soltanto sulla carta: deve essere testata anche attraverso esercitazioni concrete.
Organizziamo e documentiamo le prove di evacuazione
Affianchiamo le aziende nella pianificazione e nella gestione delle esercitazioni antincendio, verificando che le procedure previste dal Piano di emergenza siano concretamente applicabili.
Il servizio può comprendere:
- pianificazione della prova;
- supporto agli addetti antincendio;
- verifica preliminare delle vie di esodo;
- simulazione delle procedure di allarme ed evacuazione;
- controllo delle modalità di raggiungimento del punto di raccolta;
- verifica delle procedure di gestione delle presenze;
- raccolta delle criticità emerse;
- redazione della documentazione relativa alla prova;
- indicazioni per l’aggiornamento delle procedure di emergenza.


