Emergenza Covid19-Sars CoV2
Sì! Le occasioni di contatto devono essere azzerate oppure ridotte al minimo e per il minimo tempo.
Sicurezza sul Lavoro
Il D.Lgs. 81/08 è l’attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, che prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
E’ giusto considerare il Coordinatore Didattico o il Coordinatore di Plesso come preposto o preposto di fatto! Il preposto risponde alla definizione del D.Lgs. 81/08 all’art. 2 comma 1 lettera “e”, quindi nel caso di una individuazione formalizzata è più semplice individuarne senza ambiguità compiti e attribuzioni.
In ogni caso, l’art. 299 del D.Lgs. 81/08 prevede che “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.“,quindi il Coordinatore didattico al quale è attribuito il compito di sovraintendere l’attività lavorativa di altri lavoratori è quantomeno un Preposto di Fatto nei confronti di tale personale.
Al volontario di Croce Rossa e/o altro servizio di volontariato similare il D.Lgs. 81/08 si applica tenendo conto delle particolari esigenze del servizio disciplinate dal DECRETO INTERMINISTERIALE 13 aprile 2011.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
Fermo restando quanto indicato nell’art. 3 comma 9 del D.Lgs 81/08 (sopra riportato), al di fuori di questa ipotesi, se ci sono lavoratori subordinati o ad essi equiparati (ex art. 2 comma 1, lettera a) dello stesso decreto) il RSPP va nominato secondo D. Lgs 81/2008, art. 33, comma1, lettera d.
Sì, il D.Lgs. 81/08 si applica tenendo conto delle particolari esigenze del servizio disciplinate dal DECRETO INTERMINISTERIALE 13 aprile 2011.
Sì, le ONLUS sono soggette all’applicazione del D.Lgs.81/08. Ciò non significa che siano sempre esigibili tutti gli obblighi previsti in tutte le ONLUS. Per capire se siano applicabili i principali obblighi definiti dal D.Lgs. 81/08 occorre verificare se all’interno vi siano soggetti che rientrano nella definizione di lavoratore subordinato e/o equiparato (ex art. 2 e 3 del D.Lgs. 81/08) e se di conseguenza possa individuarsi, anche di fatto (art. 299 D.Lgs. 81/08), la figura di datore di lavoro.
Pur non essendo indicata una definizione di azienda industriale, la dottrina ritiene di dover far riferimento all’art. 2195 del Codice Civile, il quale prevede che un’attività industriale sia diretta alla produzione di beni o di servizi.
L’attività di cui trattasi laddove si svolga pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l’hardware dei computer, viene considerata attività industriale con più di 200 lavoratori con il vincolo del SPP interno. Eventualmente è possibile integrare l’operato del RSPP Interno con un servizio od un professionista esterno ad hoc.
Non risultano esserci divieti in questo senso; occorre però verificare che sia la qualifica e sia il ruolo di preposto sia coerente con la formazione e l’esperienza del soggetto ed inoltre è bene verificare le condizioni contratto di somministrazione.
Sì, l’obbligo vige anche nelle attività/società ove formalmente non vi siano lavoratori subordinati, ma i lavoratori sono gli stessi soci. In questi casi vi è la possibilità di nominare gli addetti tra i lavoratori subordinati oppure il Legale Rappresentante/Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetto al primo soccorso, Addetto al servizio di antincendio ed evacuazione eccetto la figura del RLS. Lo svolgimento di tali compiti prevede il possesso di requisiti e la relativa frequanza a corsi di formazione specifici. Il RLS essendo un diritto di rappresentanza dei lavoratori, deve essere eletto tra i lavoratori (oppure scelto tra il RLS Territoriale o di Comparto ove disponibili) e deve essere formato ex art. 37 comma 10 del D.Lgs. 81/08.
Premesso che la nomina del RSPP è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro (e non del suo delegato) ai sensi del art. 17 comma 1, lettera “b”. Se il delegato possiede i requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08, non essendovi incompatibilità normativamente espresse, potrebbe essere nominato dal Datore di Lavoro/Legale Rappresentante come RSPP interno.
In ogni caso, il Datore di Lavoro/Legale Rappresentante dovrà verificare che non vi siano altre cause di incompatibilità.
Per quanto riguarda lo svolgimento diretto dell’incarico di RSPP Datore di Lavoro, solo il Datore di Lavoro può svolgere tale ruolo nei casi previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08.