Rischio Chimico CLP

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Rischio Chimico CLP: legislazione per classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele.

A partire dal 1 Giugno 2015 il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) sarà la sola normativa vigente per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele.

RISCHIO CHIMICO  CONNESSO ALL’USO PROFESSIONALE DI SOSTANZE O PREPARATI IMPIEGATI NEI CICLI DI LAVORO, CHE POSSONO ESSERE INTRINSECAMENTE PERICOLOSI O RISULTARE PERICOLOSI IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI D’IMPIEGO

AGENTI CHIMICI: Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.(Art.222 D.lgs 81/08).

SOSTANZE: Gli elementi chimici ed i loro compositi allo stato naturale o ottenutimediante qualsiasi procedimento di produzione.

PREPARATI: Miscele o soluzioni costituite da più sostanze.

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI:

  1. Agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai ai sensi del D.Lgs. 3/2/97, n. 52, e successive modifiche;
  2. Agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 14/3/2003,n.65 (sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente);
  3. Agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi in base ai punti 1 e 2, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute a causa della loro proprietà chimico–fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzate o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZA CHIMICHE:

  • ESPLOSIVI
  • COMBURENTI (Ossigeno)
  • ESTREMAMENTE INFIAMMABILI (R12–os. etilene)
  • FACILMENTE INFIAMMABILI (R11 –Toluene)
  • INFIAMMABILI (R10 –xilene)
  • MOLTO TOSSICI (T+)
  • TOSSICI (T –formaldeide)
  • NOCIVI (Xn–clorobenzene)
  • CORROSIVI (C –acido cloridrico)
  • IRRITANTI (Xi–dimetilammina)
  • SENSIBILIZZANTI ( Xn–R42; Xi–R43)
  • CANCEROGENI
  • MUTAGENI
  • TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO

La normativa precedente prevedeva dieci pittogrammi di pericolo, in corrispondenza alle classi/categorie di pericolo considerate.

Dal 1 giugno 2015 le valutazioni dei rischi dovranno essere aggiornate sulla base dei pericoli e degli scenari previsti dalla nuova Scheda Dati di Sicurezza (SDS alias MSDS), recependo il cambiamento adeguandosi ai nuovi standard di classificazione delle sostanze e miscele.

Il Regolamento CLP sostituisce integralmente la normativa precedente, con obblighi simili. In particolare il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche introdotto fa riferimento al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU).

Il CLP richiede alle aziende produttrici di classificare, etichettare e imballare le loro sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima dell’immissione sul mercato.

Tutti i prodotti (sostanze o miscele) devono essere nuovamente valutati e conformemente etichettati ai fini della conformità al CLP.

SCHEDE DI SICUREZZA

  • molto più dettagliate delle etichette;
  • rivolte all’utilizzatore professionale (datore di lavoro);
  • per la protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e la protezione dell’ambiente;
  • accompagnano obbligatoriamente l’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi;
  • sono una vera e propria guida alla manipolazione sicura da parte di chi utilizza professionalmente un prodotto pericoloso;
  • contengono 16 punti informativi;
  • devono essere richieste al produttore o fornitore del prodotto;
  • vanno conservate nel luogo di lavoro rendendone facile e rapida la consultazione.

MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio:

  1. Progettare appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
  2. Adottare appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
  3. Adottare misure di protezione individuali, compresi i DPI, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
  4. Programmare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli artt. specifici del D.Lgs. 81/08.

ATTENZIONE: sono cambiati anche i criteri di valutazione del rischio per la sicurezza e rischio per la salute, quindi le sostanze e le miscele possono aver subito importanti variazioni anche nella classificazione oltre che nell’etichettatura, pertanto la tabella ha solo funzione indicativa.

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