medicina del lavoro - medico competente - visite mediche aziendali

In alcuni ambienti di lavoro il datore di lavoro, ove siano presenti rischi per la salute dei lavoratori, è tenuto per legge a nominare il Medico Competente ed attuare la sorveglianza sanitaria (D.Lgs.81/08 art. 18 comma 1 lettera a). Questo implica che il datore di lavoro e/o il dirigente, in collaborazione con il medico competente, attuano tutte le procedure di prevenzione e tutte le azioni necessarie a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e la salute dei dipendenti. Di questo processo fanno parte le visite mediche preventive e periodiche.

L’obbligo di vista medica e la nomina del medico competente sussiste solo in alcuni casi, ad esempio quando il lavoratore è esposto a rischi per la salute come:

  • esposizione a rumore superiore ad 80 dBa;
  • movimentazione dei carichi;
  • movimenti ripetitivi;
  • uso di prodotti chimici e biologici pericolosi;
  • vibrazioni superiori alla soglia limite per il sistema mano-braccio e/o corpo intero;
  • radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
  • uso di videoterminali oltre le 4 ore giornaliere.

In base al settore in cui opera l’azienda e alla mansione che l’operatore svolge, il medico competente potrà fare richiesta anche di analisi specifiche come:

  • esami clinici (drug test, alcool test, emocromo, etc…);
  • esami diagnostici strumentali (spirometria, audiometria, ecg, etc…);
  • visita specialistica (oculistica, cardiologica, otorinolaringoiatra, etc..).

La normativa di riferimento per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria è il D.Lgs. 81/08 art. 39 e successivi ed è chiaro nel testo di legge che ogni costo relativo alle visite mediche è a carico del datore di lavoro.

L’obiettivo della legge è quello di avere un quadro chiaro della condizione di salute dei lavoratori, in modo da avere per ogni lavoratore una cartella clinica ed un giudizio di idoneità, che consente al datore di lavoro di poter utilizzare il lavoratore solo su mansioni che non ledano alla sua salute.

Per raggiungere questo obiettivo, lo stato di salute dei lavoratori deve essere monitorato costantemente. In base a quanto stabilito dall’articolo 41 comma 2 del D.Lgs.81/08, il datore di lavoro ed i lavoratori possono avvalersi di diverse tipologie di visita medica.

Quali sono le tipologie di visite che il medico può effettuare?

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Visita medica lavoro: ogni quanto va effettuata?

Le visite mediche vanno effettuate con una periodicità stabilita dal medico competente in base alla tipologia di rischio presente in azienda.
Salvo diverse indicazioni di legge, per la maggior parte dei lavori la visita va effettuata con cadenza annuale, tuttavia il medico competente può disporre una diversa frequenza in base agli esiti della valutazione del rischio, o in caso di presenza di lavoratori particolarmente sensibili ad un determinato tipo di rischio.
Tempistiche e periodicità differenti possono essere stabiliti anche dagli organi di vigilanza competenti.

Il Datore di Lavoro o il Dirigente, per non incorrere in provvedimenti di tipo civile e penale, oltre a sanzioni che possono anche superare i 6.000 €, all’esito della Valutazione dei Rischi, deve effettuare le visite mediche secondo il protocollo sanitario redatto dal Medico Competente.

Se hai dubbi o incertezze sulla nomina del Medico Competente e sulla Sorveglianza Sanitaria contattaci scrivendoci nel form qui in basso:

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