Validità DURC e DURC on line
L’INPS con ilmessaggio n. 1374 del 25/03/2020avente ad oggetto “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 offre indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva”
Nello specifico al paragrafo 2 relativo alla “Gestione della verifica della regolarità contributiva” precisa quanto segue:
Tutti i soggetti, per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line”con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito, devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURCsenza procedere ad una nuova interrogazione.
L’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, prevede che“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. 4 del Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020, si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione. Quindi, i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line”che riportano nel campo <Scadenza validità>una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020(le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
La Cassa Nazionale paritetica per le Casse Edili (C.N.C.E.), con laComunicazione n. 700 del 23 marzo 2020ha informato le Casse Edili in merito a quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (c.d. “#CuraItalia”), secondo il quale “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
La circolare è stata diffusa sui propri siti internet delle relative Casse Edili Regionali e Provinciali:


0 commenti