Preposto alla sicurezza sul lavoro: nomina, obblighi e formazione
Il preposto alla sicurezza sul lavoro svolge una funzione centrale nell’organizzazione della prevenzione aziendale. È la persona che sovrintende concretamente alle attività lavorative, verifica che le disposizioni impartite siano rispettate e interviene quando rileva comportamenti non sicuri o condizioni di pericolo.
Il suo ruolo non coincide necessariamente con una qualifica formale come caporeparto, caposquadra o responsabile di turno: ciò che conta sono i poteri esercitati e l’attività effettivamente svolta.
Le modifiche introdotte dalla Legge n. 215/2021 hanno rafforzato l’obbligo di individuazione del preposto e i suoi poteri d’intervento. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha inoltre aggiornato durata, contenuti e periodicità della formazione.
IN SINTESI
Il preposto vigila sull’attività lavorativa, interviene sui comportamenti non conformi, segnala le carenze e, quando necessario, interrompe temporaneamente l’attività in presenza di condizioni di pericolo.
Chi è il preposto alla sicurezza sul lavoro
L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle proprie competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute. Il preposto controlla quindi che i lavoratori eseguano correttamente le attività, rispettino le procedure di sicurezza e utilizzino attrezzature e dispositivi di protezione secondo le disposizioni aziendali.
Possono svolgere questa funzione, in relazione all’organizzazione concreta:
- capisquadra;
- caporeparto;
- responsabili di produzione;
- responsabili di magazzino;
- capicantiere;
- responsabili di turno;
- lavoratori esperti incaricati di coordinare altri lavoratori.
Il titolo professionale, da solo, non è decisivo. Occorre verificare se la persona eserciti effettivamente poteri di supervisione, controllo e iniziativa.
Sovrintende
Coordina e controlla lo svolgimento delle attività.
Vigila
Verifica il rispetto di procedure e disposizioni aziendali.
Interviene
Corregge comportamenti non sicuri e segnala i pericoli.
Individuazione del preposto: quando è necessaria
L’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, l’individuazione del preposto o dei preposti incaricati di svolgere le attività di vigilanza previste dall’art. 19.
L’individuazione deve essere coerente con la reale organizzazione aziendale. Non è sufficiente attribuire formalmente l’incarico a una persona che non possiede autorità, competenza o possibilità concreta di controllare le attività.
Sebbene la normativa utilizzi il termine “individuare”, è fortemente consigliabile formalizzare l’incarico per iscritto, indicando:
- reparto, sede o attività sottoposti alla vigilanza;
- compiti attribuiti;
- poteri di intervento;
- obbligo di segnalazione;
- possibilità di interrompere temporaneamente l’attività;
- formazione ricevuta;
- data e firma delle parti.
La lettera non crea artificialmente il ruolo quando questo non viene realmente esercitato, ma rende più chiara l’organizzazione della prevenzione e permette di documentare le responsabilità assegnate.
Il preposto di fatto
Ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs. 81/2008, le responsabilità connesse alla funzione possono gravare anche su chi esercita concretamente i poteri tipici del preposto, pur senza una nomina formale.
Può essere considerato preposto di fatto chi impartisce istruzioni operative, organizza il lavoro di altri addetti, controlla l’esecuzione delle attività e interviene sulle modalità con cui vengono svolte.
Per questo è importante evitare situazioni nelle quali un lavoratore coordina stabilmente i colleghi senza che il suo ruolo sia stato riconosciuto, definito e accompagnato dalla formazione obbligatoria.
Gli obblighi del preposto previsti dall’art. 19
Il preposto deve sovrintendere alle attività lavorative e controllare che i lavoratori rispettino le disposizioni di legge, le procedure aziendali e le misure di sicurezza stabilite dal datore di lavoro e dai dirigenti.
La sua funzione non consiste soltanto nell’osservare: quando rileva un comportamento non conforme o una condizione di pericolo, deve intervenire secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008.
1. Vigilare sui lavoratori
Controllare che i lavoratori rispettino gli obblighi di sicurezza, utilizzino correttamente attrezzature e dispositivi di protezione e seguano le procedure aziendali.
2. Intervenire sulle inosservanze
Fornire le indicazioni necessarie quando rileva comportamenti non conformi. Se l’inosservanza persiste, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
3. Gestire situazioni di pericolo
In presenza di un pericolo grave, immediato o non adeguatamente controllato, deve adottare le misure previste, informare i lavoratori e, quando necessario, interrompere temporaneamente l’attività.
4. Segnalare le criticità
Comunicare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le carenze di attrezzature e dispositivi di protezione, nonché ogni altra condizione pericolosa rilevata durante la vigilanza.
Il potere di interrompere l’attività
La normativa attribuisce al preposto un ruolo operativo anche quando si manifestano situazioni che richiedono un intervento immediato.
In caso di persistente inosservanza delle disposizioni di sicurezza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore interessato e informare i superiori diretti.
Quando invece rileva carenze nei mezzi, nelle attrezzature o condizioni di pericolo durante la vigilanza, può interrompere temporaneamente l’attività, se necessario, e deve segnalarle tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente.
Il preposto negli appalti e nei subappalti
Negli appalti e nei subappalti, i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici devono indicare espressamente al committente il personale incaricato di svolgere la funzione di preposto.
L’individuazione deve essere coerente con l’organizzazione effettiva del lavoro: il soggetto incaricato deve poter esercitare concretamente la vigilanza sulle attività, intervenire sui comportamenti non conformi e segnalare tempestivamente eventuali condizioni di pericolo.
La semplice indicazione formale di un nominativo non è sufficiente se il preposto non è presente nei momenti in cui dovrebbe svolgere la propria funzione o non dispone dell’autorità necessaria per impartire disposizioni operative.
NEGLI APPALTI
Il nominativo del preposto deve essere comunicato al committente. Prima dell’avvio delle attività è opportuno definirne anche presenza, compiti, area di intervento e rapporti con gli altri responsabili operativi.
Formazione del preposto secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025
Il preposto deve ricevere una formazione aggiuntiva rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori. Il percorso deve essere completato dopo la formazione generale e specifica del lavoratore e deve fornire competenze operative per lo svolgimento della funzione di vigilanza.
Durata iniziale
Il corso per preposti ha una durata minima complessiva di 12 ore e comprende una verifica finale dell’apprendimento.
Aggiornamento
L’aggiornamento ha durata minima di 6 ore ed è previsto con periodicità biennale, oltre che quando intervengono cambiamenti rilevanti nei rischi o nell’organizzazione.
Modalità
Il corso e l’aggiornamento possono essere svolti in presenza oppure in videoconferenza sincrona. Non è ammessa la modalità e-learning asincrona.
Il ruolo del preposto nella giurisprudenza
La giurisprudenza ha progressivamente precisato i limiti e le condizioni della responsabilità del preposto. La qualifica formale, da sola, non determina automaticamente la responsabilità per ogni infortunio: occorre verificare i compiti concretamente attribuiti, i poteri esercitati, la presenza sul luogo di lavoro e il collegamento tra l’omessa vigilanza e l’evento.
Cassazione penale, Sez. IV, 14 aprile 2025, n. 14443
Vigilanza e segnalazione delle condizioni di pericolo
La pronuncia riguarda la responsabilità di un preposto in relazione a un lavoratore travolto da un autocarro. La decisione richiama l’importanza della vigilanza operativa e della tempestiva segnalazione ai superiori delle carenze e delle condizioni pericolose rilevate durante il lavoro.
Cassazione penale, Sez. IV, 1° ottobre 2025, n. 32520
Omessa vigilanza sull’utilizzo corretto delle attrezzature
La Corte ha esaminato il caso di un infortunio derivante dall’impiego non corretto di una scala. La sentenza ribadisce che il preposto deve esercitare una vigilanza concreta sulle modalità operative e intervenire quando rileva comportamenti non conformi alle disposizioni di sicurezza.
Cassazione penale, Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 3538
Vigilanza sulle modalità di esecuzione del lavoro
La Corte ha confermato la responsabilità del preposto per non avere adeguatamente vigilato e sovrinteso alle lavorazioni dalle quali era derivato l’infortunio.
Cassazione penale, Sez. IV, 16 marzo 2010, n. 10364
Obbligo di segnalare condizioni di rischio persistenti
La sentenza richiama il dovere del preposto di segnalare al datore di lavoro e ai dirigenti le situazioni pericolose, comprese quelle non sopravvenute accidentalmente ma presenti e reiterate nell’organizzazione delle lavorazioni.
Cassazione penale, Sez. IV, 27 gennaio 1999, n. 1142
Utilizzo di macchinari pericolosi
La pronuncia evidenzia il dovere del preposto di intervenire quando un’attrezzatura presenta condizioni di pericolo e di impedirne l’utilizzo da parte dei lavoratori fino alla messa in sicurezza.
Datore di lavoro, dirigente e preposto: quali sono le differenze?
Le tre figure occupano livelli differenti dell’organizzazione aziendale. Il preposto non sostituisce il datore di lavoro o il dirigente e non assume automaticamente i loro poteri decisionali e di spesa.
Datore di lavoro
Organizza l’attività, valuta i rischi, definisce le misure di prevenzione e mette a disposizione risorse, mezzi e personale necessari per garantire la sicurezza.
Dirigente
Attua le direttive del datore di lavoro, organizza le attività e vigila sul loro svolgimento esercitando i poteri gerarchici e funzionali attribuiti.
Preposto
Sovrintende concretamente alle lavorazioni, controlla il comportamento dei lavoratori, interviene sulle inosservanze e segnala le condizioni di pericolo.
La tua organizzazione ha individuato correttamente i preposti?
Una corretta individuazione dei preposti richiede la verifica dell’organizzazione aziendale, delle attività effettivamente svolte e dei poteri esercitati. Possiamo supportarti nell’analisi dei ruoli, nella predisposizione della documentazione e nella verifica delle esigenze formative.


