Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi in Abruzzo

Le acque di vegetazione e le sanse umide prodotte dai frantoi oleari possono essere utilizzate a fini agronomici, nel rispetto di specifiche condizioni tecniche e amministrative.

In Abruzzo la disciplina è stata aggiornata con la D.G.R. n. 72 dell’11 febbraio 2025, che ha approvato una nuova Direttiva tecnica regionale e sostituito la precedente regolamentazione del 2009.

La nuova disciplina, applicabile dal 27 febbraio 2025, definisce le modalità di presentazione della comunicazione preventiva, gli obblighi dei soggetti coinvolti, le caratteristiche dei terreni, i divieti e i criteri da rispettare durante lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione.

Per i titolari dei frantoi e per le aziende agricole è quindi importante utilizzare la modulistica aggiornata e verificare preventivamente che i terreni individuati siano idonei allo spandimento.

Informazione

Dal 27 febbraio 2025 non devono più essere utilizzati i modelli predisposti sulla base della precedente D.G.R. Abruzzo n. 559/2009.

La D.G.R. n. 72/2025 ha sostituito integralmente la precedente Direttiva tecnica regionale. Prima di presentare la comunicazione è quindi necessario verificare che la modulistica e gli allegati siano quelli attualmente vigenti.

Cosa sono le acque di vegetazione e le sanse umide

Le acque di vegetazione sono i residui liquidi prodotti durante l’estrazione dell’olio dalle olive. Comprendono l’acqua naturalmente contenuta nel frutto e quella eventualmente impiegata durante il processo di lavorazione.

Le sanse umide sono invece costituite dalla parte solida residua della lavorazione, contenente frammenti di polpa, buccia e nocciolo, insieme a una percentuale variabile di acqua.

Questi materiali presentano sostanza organica ed elementi fertilizzanti, ma possiedono anche caratteristiche che richiedono una distribuzione controllata. Un impiego eccessivo o effettuato su terreni non idonei può infatti provocare ristagni, cattivi odori, ruscellamento e possibili alterazioni del suolo e delle acque.

L’utilizzazione agronomica consente di impiegare le acque di vegetazione e le sanse umide sul terreno agricolo nel rispetto dei quantitativi, dei periodi, delle distanze e delle altre condizioni stabilite dalla normativa.

Quando vengono rispettati tutti i requisiti previsti, l’operazione costituisce utilizzazione agronomica e non un abbandono o uno smaltimento incontrollato di rifiuti.

Principali riferimenti normativi

RiferimentoContenuto principale
Legge 11 novembre 1996, n. 574Disciplina l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari
D.M. 6 luglio 2005Stabilisce criteri tecnici generali, modalità di comunicazione, stoccaggio e distribuzione
D.Lgs. 152/2006, art. 112Inquadra l’utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue disciplinate dalla normativa
D.G.R. Abruzzo n. 72 dell’11 febbraio 2025Approva la nuova Direttiva tecnica regionale e la modulistica applicabile in Abruzzo

La disciplina nazionale stabilisce i principi generali, mentre la Regione Abruzzo definisce le procedure operative e la documentazione da utilizzare sul territorio regionale.

Per questo motivo non è sufficiente fare riferimento alla sola Legge n. 574/1996: la comunicazione deve essere predisposta tenendo conto della Direttiva regionale e dei modelli approvati nel 2025.

Chi deve presentare la comunicazione preventiva?

L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è subordinata alla presentazione di una comunicazione preventiva.

La comunicazione deve essere predisposta dal soggetto responsabile dell’utilizzazione agronomica, che può coincidere con il titolare del frantoio oppure con un diverso soggetto che gestisce lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione sui terreni.

Quando i terreni appartengono a soggetti diversi, devono essere documentati la disponibilità delle superfici e il consenso dei proprietari o degli aventi titolo all’utilizzazione agronomica.

Dove e quando presentare la comunicazione

La comunicazione deve essere trasmessa al SUAP del Comune nel quale ha sede il centro aziendale almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di distribuzione.

Il SUAP costituisce normalmente il punto di accesso per la pratica e provvede alle comunicazioni con gli altri enti eventualmente interessati.

Prima della trasmissione è comunque opportuno verificare le modalità adottate dal Comune competente, poiché la pratica può essere presentata attraverso un portale telematico SUAP oppure secondo le procedure indicate dallo sportello locale.

L’attività di utilizzazione agronomica non deve iniziare prima che sia decorso il termine previsto e deve svolgersi nel rispetto delle informazioni, dei terreni e dei quantitativi dichiarati.

1. Raccolta dei dati

Individuazione del frantoio, dei quantitativi prodotti, delle modalità di stoccaggio e dei soggetti coinvolti.

2. Verifica dei terreni

Controllo della disponibilità, dell’ubicazione, delle superfici e dell’assenza delle condizioni che vietano lo spandimento.

3. Presentazione al SUAP

Trasmissione della comunicazione e degli allegati almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’utilizzazione agronomica.

4. Stoccaggio e distribuzione

Gestione dei materiali nel rispetto dei terreni, dei quantitativi e delle modalità dichiarate nella comunicazione.

Quali informazioni devono essere raccolte

La pratica deve consentire di ricostruire l’intero percorso delle acque di vegetazione e delle sanse umide, dalla produzione fino alla distribuzione sui terreni.

Prima della compilazione devono essere raccolte almeno le informazioni relative a:

  • titolare e sede del frantoio;
  • caratteristiche dell’impianto e del ciclo di lavorazione;
  • periodo previsto per la campagna olearia;
  • quantità presunta di olive lavorate;
  • quantità stimata di acque di vegetazione e sanse umide prodotte;
  • ubicazione e capacità dei contenitori di stoccaggio;
  • soggetto che effettua il trasporto;
  • modalità utilizzate per la distribuzione;
  • dati catastali e superficie dei terreni interessati;
  • titolo di proprietà, disponibilità o consenso all’utilizzo dei terreni;
  • colture presenti o previste;
  • quantitativi destinati a ciascun terreno;
  • distanze da corsi d’acqua, pozzi, abitazioni e altre aree sensibili;
  • eventuali vincoli ambientali, territoriali o sanitari.

Documenti che possono essere necessari

La documentazione necessaria può variare in base all’organizzazione del frantoio e alla titolarità dei terreni. In genere possono essere richiesti:

  • modello regionale di comunicazione preventiva;
  • documento d’identità del dichiarante;
  • visure e planimetrie catastali dei terreni;
  • elenco delle particelle interessate;
  • dichiarazioni dei proprietari o degli aventi titolo;
  • relazione con le caratteristiche dell’impianto e delle produzioni;
  • descrizione dei contenitori e delle modalità di stoccaggio;
  • cartografia con l’ubicazione del frantoio, dello stoccaggio e dei terreni;
  • documentazione relativa all’eventuale trasporto effettuato da soggetti differenti;
  • dichiarazioni sostitutive previste dalla modulistica regionale;
  • procura al professionista incaricato della presentazione telematica, quando necessaria.
Informazione

L’elenco è indicativo: la documentazione definitiva deve essere verificata sulla base della modulistica approvata con D.G.R. Abruzzo n. 72/2025 e delle richieste del SUAP competente.

Assistenza nella predisposizione della comunicazione

Forniamo assistenza ai frantoi e alle aziende agricole nella raccolta dei dati, nella verifica preliminare dei terreni e nella predisposizione della comunicazione per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide in Abruzzo.

Quando sono necessari accertamenti o analisi specialistiche, l’attività può essere coordinata con laboratori e tecnici qualificati.

Quanta acqua di vegetazione può essere distribuita?

La quantità distribuibile deve essere calcolata in relazione alla superficie agricola effettivamente disponibile e al tipo di processo utilizzato dal frantoio.

La Legge n. 574/1996 stabilisce, per le acque di vegetazione, i seguenti limiti massimi annuali:

  • 50 metri cubi per ettaro per le acque provenienti da frantoi con ciclo di lavorazione tradizionale;
  • 80 metri cubi per ettaro per le acque provenienti da frantoi con ciclo di lavorazione continuo.

I limiti si riferiscono alla superficie effettivamente interessata dalla distribuzione durante l’anno. Non è quindi sufficiente disporre formalmente di un terreno: la superficie deve essere realmente utilizzabile e non deve ricadere nelle condizioni che vietano o limitano lo spandimento.

La quantità destinata a ciascuna particella deve essere coerente con la superficie, con le caratteristiche del terreno e con quanto riportato nella comunicazione preventiva.

Tabella riepilogativa

Tipologia di lavorazioneLimite massimo annuale
Frantoio a ciclo tradizionale50 m³/ha
Frantoio a ciclo continuo80 m³/ha

Il rispetto del limite quantitativo non rende automaticamente idoneo il terreno. Devono essere verificate anche pendenza, condizioni del suolo, distanze, vincoli e possibili rischi per le acque superficiali e sotterranee.

Come deve avvenire lo stoccaggio

Le acque di vegetazione non possono essere distribuite immediatamente in qualsiasi condizione. Il frantoio deve disporre di contenitori adeguati a conservarle nei periodi in cui lo spandimento non è possibile per ragioni climatiche, agronomiche o normative.

I contenitori devono:

  • avere capacità adeguata alle quantità prodotte e ai periodi di fermo;
  • essere realizzati e gestiti in modo da impedire perdite e infiltrazioni;
  • evitare tracimazioni, ruscellamenti e contaminazioni del suolo;
  • essere collocati in condizioni che consentano operazioni sicure di carico e prelievo;
  • essere sottoposti a controlli periodici sullo stato di conservazione;
  • impedire l’accesso accidentale di persone o animali, quando necessario.

Durante lo stoccaggio e il trasporto è vietata la miscelazione delle acque di vegetazione con effluenti zootecnici, altri effluenti agroindustriali o rifiuti.

La capacità necessaria deve essere valutata considerando la produzione prevista durante la campagna olearia e i periodi nei quali il terreno può risultare saturo, innevato, gelato o comunque non idoneo alla distribuzione.

Lo stoccaggio non deve diventare uno scarico

Le acque di vegetazione devono rimanere contenute nelle strutture dichiarate fino alla loro utilizzazione agronomica.

Perdite, tracimazioni, dispersioni sul piazzale, immissioni nella rete fognaria o convogliamento non autorizzato verso fossi e corsi d’acqua non costituiscono utilizzazione agronomica e possono determinare contestazioni ambientali.

Su quali terreni lo spandimento è vietato?

La distribuzione è ammessa esclusivamente su terreni adibiti a uso agricolo e deve essere effettuata senza compromettere il suolo, le acque, l’ambiente e la salute pubblica.

Prima di inserire una particella nella comunicazione devono essere verificate le condizioni del terreno e del territorio circostante.

In particolare, lo spandimento non deve essere effettuato:

  • su terreni non adibiti a uso agricolo;
  • su terreni gelati, innevati, saturi d’acqua o interessati da allagamenti;
  • quando esiste un concreto rischio di ruscellamento;
  • in prossimità di corsi d’acqua, laghi, arenili, pozzi o punti di captazione, quando non siano rispettate le distanze previste;
  • nei casi in cui la falda possa entrare in contatto con le acque di percolazione;
  • su terreni con pendenza incompatibile e privi di adeguata sistemazione idraulico-agraria;
  • nei boschi, nei giardini e nelle aree destinate all’uso pubblico;
  • nelle aree nelle quali vincoli ambientali, sanitari o territoriali impediscano l’operazione;
  • durante piogge intense o quando il terreno non è in grado di assorbire correttamente il materiale;
  • sulle colture e nei periodi per i quali la distribuzione può determinare rischi igienico-sanitari o agronomici.

Le distanze non devono essere riportate in modo generico o applicate senza verifiche. Devono essere controllate sulla cartografia, sulle planimetrie catastali e, quando necessario, mediante sopralluogo.

La presenza di corsi d’acqua, pozzi, sorgenti, aree protette, abitazioni, zone vulnerabili ai nitrati o altri vincoli può rendere inutilizzabile una parte della superficie dichiarata e ridurre conseguentemente il quantitativo distribuibile.

Come deve essere effettuata la distribuzione

La distribuzione deve essere uniforme e proporzionata alla capacità del terreno di ricevere e utilizzare le sostanze apportate.

Devono essere evitati:

  • accumuli localizzati;
  • ristagni superficiali;
  • aerosol e diffusione incontrollata di odori;
  • ruscellamenti verso strade, fossi e proprietà confinanti;
  • distribuzione su superfici diverse da quelle dichiarate;
  • superamento dei quantitativi calcolati per ciascuna particella.

Le operazioni devono essere organizzate tenendo conto delle condizioni meteorologiche, dell’umidità del terreno, della pendenza e della coltura presente. Quando necessario, il materiale deve essere incorporato nel terreno secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla disciplina applicabile.

Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Il trasferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide dal frantoio ai terreni deve essere organizzato in modo da evitare perdite, dispersioni e contaminazioni.

I mezzi e i contenitori utilizzati devono essere idonei alle caratteristiche del materiale trasportato, mantenuti in buono stato e gestiti in modo da impedire fuoriuscite durante il carico, il percorso e lo scarico.

Quando il materiale viene trasportato su strada verso terreni diversi dalla sede di produzione, il trasferimento deve essere accompagnato dalla documentazione prevista dalla disciplina applicabile.

Informazioni da riportare durante il trasporto

La documentazione di accompagnamento deve permettere di identificare almeno:

  • il frantoio di provenienza;
  • la data del trasporto;
  • la natura del materiale trasportato;
  • la quantità trasportata;
  • il mezzo utilizzato;
  • il soggetto che effettua il trasporto;
  • il destinatario o il soggetto responsabile dell’utilizzazione;
  • il terreno o il sito di destinazione;
  • gli estremi della comunicazione preventiva.

Il documento deve essere coerente con le quantità prodotte, stoccate e destinate alle particelle indicate nella comunicazione.

Prima di iniziare i trasporti deve essere verificato il modello previsto dalla D.G.R. Abruzzo n. 72/2025 e l’eventuale procedura richiesta dal SUAP competente.

Documenti da conservare

La documentazione non deve esaurirsi con l’invio della comunicazione al SUAP. Il soggetto responsabile deve poter dimostrare, anche in occasione di un controllo, la provenienza, le quantità, la destinazione e le modalità di utilizzazione dei materiali.

È opportuno predisporre un fascicolo contenente:

  • comunicazione preventiva presentata;
  • ricevuta di trasmissione e protocollo del SUAP;
  • eventuali richieste di integrazione e relative risposte;
  • relazione tecnica allegata;
  • elenco e dati catastali dei terreni;
  • planimetrie e cartografia;
  • titoli di proprietà o disponibilità delle superfici;
  • dichiarazioni dei proprietari dei terreni;
  • documentazione relativa allo stoccaggio;
  • documenti di accompagnamento dei trasporti;
  • registrazione delle quantità distribuite;
  • date e particelle interessate dalle operazioni;
  • eventuali analisi, verifiche o relazioni specialistiche;
  • documentazione fotografica o altri elementi utili a dimostrare la corretta gestione.

Registro operativo consigliato

DataMaterialeQuantitàProvenienzaMezzoComune e particellaSuperficieOperatore
gg/mm/aaaaAcque/sansem³ o tFrantoioTarga/mezzoDati catastalixxx haNominativo

La registrazione progressiva delle operazioni consente di controllare i quantitativi distribuiti su ogni particella e di dimostrare la coerenza con la comunicazione preventiva.

Chi è responsabile della corretta gestione?

1 – Titolare del frantoio

Il titolare del frantoio deve garantire la corretta gestione dei materiali prodotti, fornire dati attendibili sulle quantità e sulle caratteristiche del ciclo di lavorazione e utilizzare strutture di stoccaggio adeguate.

Deve inoltre evitare dispersioni, miscelazioni non consentite e consegne a soggetti o verso destinazioni non coerenti con la comunicazione.

2 – Trasportatore

Il soggetto incaricato del trasporto deve utilizzare mezzi idonei, evitare perdite e portare con sé la documentazione necessaria.

Il materiale deve essere consegnato esclusivamente al luogo e al soggetto indicati, senza modificare autonomamente la destinazione.

3 – Utilizzatore del terreno

Il soggetto che effettua o fa effettuare lo spandimento deve rispettare i terreni, le superfici, i quantitativi e le modalità dichiarate.

Prima dell’operazione deve verificare che le condizioni meteorologiche e del suolo siano compatibili e che non sussistano divieti temporanei o permanenti.

Utilizzazione agronomica o gestione come rifiuto?

Le acque di vegetazione e le sanse umide possono beneficiare della disciplina dell’utilizzazione agronomica soltanto quando vengono rispettate tutte le condizioni previste.

Devono quindi risultare:

  • provenienza identificabile;
  • effettiva destinazione agronomica;
  • comunicazione preventiva regolarmente presentata;
  • terreni idonei e disponibili;
  • rispetto dei quantitativi e dei divieti;
  • stoccaggio e trasporto corretti;
  • distribuzione effettuata sui terreni dichiarati;
  • tracciabilità delle operazioni.

La semplice qualificazione del materiale come “destinato all’agricoltura” non è sufficiente.

Se mancano i presupposti dell’utilizzazione agronomica oppure il materiale viene abbandonato, miscelato, scaricato o inviato a una destinazione diversa, può trovare applicazione la disciplina sui rifiuti o sugli scarichi, con obblighi e conseguenze differenti.

Danger

Una comunicazione incompleta non regolarizza una gestione scorretta

La presentazione della comunicazione non autorizza automaticamente qualsiasi modalità di stoccaggio, trasporto o distribuzione.

Quanto dichiarato deve corrispondere alla gestione effettiva. Variazioni dei terreni, delle quantità, dei soggetti coinvolti o delle modalità operative devono essere valutate prima di proseguire l’attività e, quando richiesto, comunicate al SUAP.

Controlli e possibili verifiche

Durante un controllo possono essere verificati:

  • validità e completezza della comunicazione;
  • corrispondenza tra quantità prodotte e superfici disponibili;
  • idoneità dei contenitori di stoccaggio;
  • assenza di perdite e tracimazioni;
  • documentazione dei trasporti;
  • effettiva destinazione dei materiali;
  • rispetto dei quantitativi per ettaro;
  • condizioni dei terreni;
  • distanze e vincoli presenti;
  • registrazioni delle distribuzioni effettuate;
  • coerenza tra documentazione e situazione riscontrata.

Per questo motivo è utile effettuare una verifica preventiva della pratica e delle superfici, invece di limitarsi alla compilazione formale del modello.

La comunicazione preventiva è sempre necessaria?

Sì, quando le acque di vegetazione o le sanse umide vengono destinate all’utilizzazione agronomica deve essere presentata la comunicazione preventiva prevista dalla normativa, utilizzando la modulistica vigente nella Regione Abruzzo.

Quanto tempo prima deve essere presentata?

La comunicazione deve essere trasmessa al SUAP competente almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione agronomica. È opportuno attendere il decorso del termine e verificare l’eventuale presenza di richieste di integrazione.

Le acque di vegetazione possono essere distribuite su qualsiasi terreno?

No. Il terreno deve essere adibito a uso agricolo e risultare compatibile con lo spandimento. Devono essere valutati pendenza, condizioni del suolo, distanza da acque e pozzi, vincoli presenti, rischio di ruscellamento e ulteriori limitazioni previste dalla disciplina regionale.

Quali sono i quantitativi massimi?

Per le acque di vegetazione la Legge n. 574/1996 prevede un massimo annuale di 50 metri cubi per ettaro per i frantoi a ciclo tradizionale e di 80 metri cubi per ettaro per quelli a ciclo continuo.
La superficie considerata deve essere quella effettivamente idonea e interessata dalla distribuzione.

Le acque di vegetazione sono considerate rifiuti?

Quando vengono rispettate tutte le condizioni previste per l’utilizzazione agronomica, si applica la relativa disciplina speciale.
Se mancano comunicazione, destinazione agronomica effettiva, terreni idonei, tracciabilità o rispetto delle modalità previste, il materiale può invece ricadere nella disciplina dei rifiuti o degli scarichi.

È sempre necessario effettuare analisi?

Non si può stabilire in modo automatico per ogni situazione. La necessità di analisi o approfondimenti deve essere valutata in base alla modulistica regionale, alle caratteristiche del materiale e del terreno, agli eventuali vincoli e alle richieste degli enti competenti.
Quando necessarie, le verifiche possono essere affidate a laboratori e tecnici qualificati.

Cosa succede se cambiano i terreni o le quantità?

Le variazioni devono essere valutate prima di proseguire l’attività. L’utilizzazione deve rimanere coerente con i terreni, i quantitativi, i soggetti e le modalità dichiarate.
Quando la modifica è rilevante può essere necessario aggiornare o ripresentare la comunicazione secondo le indicazioni del SUAP.

Assistenza per frantoi e aziende agricole in Abruzzo

La corretta utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide richiede una valutazione che non si limita alla compilazione di un modulo.

È necessario verificare la produzione del frantoio, la capacità di stoccaggio, la disponibilità e l’idoneità dei terreni, i quantitativi distribuibili e la documentazione necessaria per garantire la tracciabilità delle operazioni.

Forniamo assistenza a frantoi e aziende agricole nelle province di Chieti, Pescara, Teramo e L’Aquila per:

  • verifica preliminare degli obblighi applicabili;
  • raccolta dei dati e dei documenti;
  • controllo della modulistica regionale;
  • individuazione delle superfici dichiarate;
  • predisposizione della comunicazione preventiva;
  • organizzazione della documentazione di trasporto e distribuzione;
  • interlocuzione con il SUAP;
  • aggiornamento della pratica in caso di variazioni;
  • coordinamento con laboratori o altri tecnici quando siano necessarie verifiche specialistiche.

Devi predisporre la comunicazione per la prossima campagna olearia?

Invia le informazioni principali sul frantoio e sui terreni disponibili. Verificheremo la documentazione necessaria e le condizioni per procedere.

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Riferimenti normativi e documentali

Elenco:

  • Legge 11 novembre 1996, n. 574
  • D.M. 6 luglio 2005
  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, articolo 112
  • D.G.R. Abruzzo n. 72 dell’11 febbraio 2025
  • Direttiva tecnica regionale per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
  • modulistica aggiornata pubblicata dai SUAP abruzzesi.

Contenuto informativo aggiornato a settembre 2026. Prima della presentazione della pratica deve essere verificata la modulistica pubblicata dal SUAP competente.

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