Riferimenti normativi per aziende, lavoratori e professionisti

In questa sezione raccogliamo i principali riferimenti normativi riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro, la formazione, i cantieri, la prevenzione incendi, le attrezzature, la tutela ambientale, l’igiene degli alimenti e la sorveglianza sanitaria.

I contenuti sono organizzati per argomento e accompagnati da spiegazioni sintetiche, collegamenti agli approfondimenti e rimandi alle fonti istituzionali, per facilitare la consultazione da parte di aziende, datori di lavoro, lavoratori e professionisti.

La normativa è soggetta ad aggiornamenti. Prima di assumere decisioni o adempiere a specifici obblighi è pertanto opportuno verificare il testo vigente presso le fonti ufficiali o richiedere una valutazione professionale.

Raccolta di norme e riferimenti legislativi su sicurezza, ambiente e HACCP

Sicurezza e salute sul lavoro

Il principale riferimento italiano in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, conosciuto come Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il decreto disciplina l’organizzazione della prevenzione aziendale, la valutazione dei rischi, gli obblighi dei diversi soggetti, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, i luoghi e le attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione e la tutela dai principali agenti di rischio. Le disposizioni si applicano con modalità differenti in relazione al settore, all’organizzazione dell’attività, alla presenza di lavoratori e ai rischi effettivamente presenti.

Principali riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 81/2008.
  • Articolo 2087 del Codice civile – tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
  • Provvedimenti, decreti attuativi, accordi e interpelli – integrano l’applicazione del Testo Unico in relazione a formazione, attrezzature, agenti di rischio e specifiche attività lavorative.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende disponibile un’edizione coordinata del D.Lgs. 81/2008. L’edizione pubblicata a gennaio 2026 comprende anche gli aggiornamenti introdotti dal D.L. 159/2025 e dal D.Lgs. 213/2025 in materia di amianto. Prima di utilizzare uno specifico articolo è sempre opportuno controllare il testo vigente.

Formazione dei lavoratori

La formazione rappresenta una delle principali misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve assicurare che lavoratori, preposti, dirigenti e altri soggetti della sicurezza ricevano una formazione adeguata e aggiornata in relazione al ruolo svolto e ai rischi presenti nell’attività. I percorsi formativi devono essere organizzati da soggetti in possesso dei requisiti previsti, comprendere la verifica dell’apprendimento ed essere documentati mediante registri e attestati.

Principali riferimenti normativi

  • Articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 – informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR – disciplina durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
  • Articolo 73 del D.Lgs. 81/2008 – informazione, formazione e addestramento per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
  • Decreto interministeriale 6 marzo 2013 – criteri di qualificazione dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro.
  • Normativa specifica per le emergenze – la formazione degli addetti antincendio e al primo soccorso è regolata anche da disposizioni dedicate.

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

L’Accordo del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha riunito e aggiornato la disciplina riguardante la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP e utilizzatori di specifiche attrezzature. Il periodo transitorio previsto dall’Accordo è terminato il 24 maggio 2026. I nuovi corsi devono quindi essere progettati e svolti secondo la disciplina attualmente vigente.

La durata e le modalità dei corsi dipendono dal ruolo ricoperto, dalla classe di rischio, dalle attrezzature utilizzate e dalle caratteristiche dell’attività. La formazione deve essere completata dagli aggiornamenti periodici e, quando previsto, dall’addestramento pratico.

Cantieri temporanei e mobili

La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è disciplinata principalmente dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Le disposizioni individuano gli obblighi di committenti, responsabili dei lavori, coordinatori, imprese affidatarie ed esecutrici e lavoratori autonomi.

Gli adempimenti applicabili dipendono dalle caratteristiche dell’opera, dalla presenza anche non contemporanea di più imprese, dalle lavorazioni previste e dall’organizzazione del cantiere.

Principali riferimenti normativi

  • Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 – disciplina i cantieri temporanei o mobili e i lavori in quota.
  • Articoli 90, 91, 92 e 93 – obblighi del committente, del responsabile dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza.
  • Articoli 96 e 97 – obblighi delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria.
  • Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 – contenuti minimi di PSC, POS e, quando previsto, PSS.
  • Allegato XVI – contenuti del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.
  • Articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – sistema della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Documentazione e coordinamento

La corretta gestione del cantiere può richiedere la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, la notifica preliminare, la nomina dei coordinatori, la predisposizione del PSC, la redazione dei POS e il coordinamento delle lavorazioni interferenti.

Non tutti i documenti e le nomine sono necessari in ogni cantiere: gli obblighi devono essere individuati considerando il numero delle imprese, anche non contemporanee, la tipologia dell’opera e le condizioni previste dal D.Lgs. 81/2008.

Attenzione

Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono possedere la patente a crediti, salvo i soggetti espressamente esclusi dalla normativa. Il sistema riguarda requisiti, rilascio, decurtazione, sospensione e recupero dei crediti.

Prevenzione incendi

La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro comprende la valutazione del rischio, l’adozione delle misure di prevenzione e protezione, la manutenzione dei sistemi antincendio, la gestione delle emergenze e la formazione degli addetti.

Gli adempimenti devono essere individuati considerando le caratteristiche dei luoghi, le attività svolte, le sostanze presenti, il numero degli occupanti e l’eventuale assoggettamento ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Principali riferimenti normativi

  • Articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 – disciplina la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.
  • D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e i relativi procedimenti.
  • D.M. 1° settembre 2021 – criteri per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.
  • D.M. 2 settembre 2021 – gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, formazione e aggiornamento degli addetti antincendio.
  • D.M. 3 settembre 2021 – criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
  • D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche – Codice di prevenzione incendi e relative regole tecniche.

Valutazione del rischio e attività soggette

La valutazione del rischio incendio deve essere effettuata per tutti i luoghi di lavoro ai quali si applica il D.Lgs. 81/2008.

L’assoggettamento ai controlli dei Vigili del Fuoco costituisce invece un procedimento distinto e riguarda le attività comprese nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Un’attività non soggetta ai controlli deve comunque valutare e gestire correttamente il rischio incendio.

Gestione delle emergenze e formazione

Il datore di lavoro deve adottare misure organizzative adeguate, designare gli addetti antincendio e assicurare loro una formazione e un aggiornamento coerenti con il livello dell’attività.

Il D.M. 2 settembre 2021 distingue i percorsi formativi nei livelli 1, 2 e 3 e stabilisce i casi nei quali è necessario predisporre il piano di emergenza, organizzare esercitazioni periodiche o conseguire l’idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco.

Normativa precedente

Il D.M. 10 marzo 1998 è stato sostituito dai decreti del 1, 2 e 3 settembre 2021. Non deve quindi essere presentato come riferimento attualmente vigente per la valutazione e la gestione ordinaria del rischio incendio.

Attrezzature, impianti e verifiche INAIL

Le attrezzature di lavoro e gli impianti devono essere installati, utilizzati e mantenuti in condizioni di sicurezza. Per alcune tipologie sono inoltre previsti obblighi di denuncia, immatricolazione, messa in servizio e verifica periodica.

Gli adempimenti applicabili dipendono dalle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura o dell’impianto, dalla destinazione d’uso e dall’attività nella quale vengono impiegati.

Principali riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  • Articolo 70 – Requisiti di sicurezza delle attrezzature;
  • Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro e verifiche periodiche;
  • Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento;
  • Allegati V e VI – Requisiti e modalità di utilizzo delle attrezzature;
  • Allegato VII – Attrezzature soggette a verifiche periodiche;
  • D.M. 11 aprile 2011 – Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche;
  • D.P.R. 462/2001 – Impianti di messa a terra, protezione dalle scariche atmosferiche e impianti in luoghi con pericolo di esplosione;
  • D.M. 37/2008 – Installazione e conformità degli impianti all’interno degli edifici.

Principali pratiche gestite attraverso CIVA

L’applicativo CIVA dell’INAIL viene utilizzato per diverse pratiche di certificazione e verifica riguardanti, tra l’altro:

  • impianti di messa a terra;
  • impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
  • attrezzature di sollevamento;
  • apparecchi e insiemi a pressione;
  • ascensori e montacarichi da cantiere;
  • impianti di riscaldamento;
  • richieste di prima verifica periodica;
  • comunicazioni previste dal D.P.R. 462/2001.

Attenzione


Non tutte le attrezzature e tutti gli impianti sono soggetti a immatricolazione o verifica da parte dell’INAIL. Prima di presentare una pratica è necessario controllare la tipologia, le caratteristiche tecniche e l’effettiva applicabilità dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 o della normativa specifica.

La presentazione della pratica tramite CIVA non sostituisce la manutenzione, i controlli di sicurezza, le dichiarazioni di conformità e la documentazione tecnica prevista.

Ambiente, rifiuti ed emissioni

La normativa ambientale impone alle imprese obblighi differenti in base alle attività svolte, alle emissioni prodotte, agli scarichi, ai rifiuti generati e alle caratteristiche degli impianti.

Una corretta gestione documentale consente di individuare gli adempimenti applicabili, rispettare le scadenze e conservare la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Principali riferimenti normativi

  • D.Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
  • Parte III – Tutela delle acque e gestione degli scarichi;
  • Parte IV – Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
  • Parte V – Emissioni in atmosfera;
  • D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale;
  • D.M. 4 aprile 2023, n. 59 – Disciplina del RENTRI;
  • Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Inquinamento acustico;
  • D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 – Semplificazioni ambientali per le imprese.

Principali adempimenti ambientali

  • individuazione e classificazione dei rifiuti prodotti;
  • attribuzione dei codici EER;
  • verifica di autorizzazioni e iscrizioni di trasportatori e destinatari;
  • gestione del registro cronologico di carico e scarico;
  • formulari di identificazione dei rifiuti;
  • iscrizione e adempimenti RENTRI;
  • predisposizione e presentazione del MUD;
  • verifica delle condizioni per depositi temporanei;
  • gestione documentale e controllo delle scadenze;
  • predisposizione delle pratiche per l’Autorizzazione Unica Ambientale;
  • adempimenti relativi a emissioni, scarichi e impatto acustico.

Obblighi differenti per ogni attività

Gli adempimenti ambientali non sono uguali per tutte le imprese. Prima di predisporre registri, dichiarazioni o autorizzazioni è necessario verificare il ciclo produttivo, i rifiuti generati, gli scarichi, le emissioni e le eventuali esclusioni o semplificazioni applicabili.

La classificazione dei rifiuti e l’attribuzione del codice EER devono essere effettuate considerando origine, processo produttivo e caratteristiche del rifiuto, ricorrendo quando necessario ad analisi di laboratorio.

RENTRI, registri, formulari e MUD

Il RENTRI costituisce il sistema nazionale per la digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti. Gli obblighi di iscrizione e le modalità di gestione dei registri e dei formulari dipendono dalla categoria dell’operatore e dalle disposizioni applicabili.

Il MUD è invece una dichiarazione annuale relativa ai rifiuti prodotti o gestiti nell’anno precedente. Il modello, i soggetti obbligati e la scadenza devono essere verificati per ogni annualità.

Autorizzazioni e valutazioni specialistiche

Forniamo assistenza nella verifica degli adempimenti e nella predisposizione amministrativa delle pratiche ambientali, comprese quelle relative all’Autorizzazione Unica Ambientale.

Quando la pratica richiede campionamenti, analisi chimiche, misurazioni delle emissioni o valutazioni di impatto acustico, le attività strumentali vengono eseguite con il supporto di laboratori e tecnici specializzati. I risultati vengono quindi utilizzati per completare correttamente la documentazione necessaria.

HACCP e sicurezza alimentare

Gli operatori del settore alimentare devono garantire la sicurezza degli alimenti in tutte le fasi poste sotto il proprio controllo, adottando procedure di autocontrollo proporzionate alla natura e alle dimensioni dell’attività.

Il sistema HACCP permette di individuare i pericoli biologici, chimici e fisici, definire le misure preventive e stabilire modalità documentate di monitoraggio e verifica.

Principali riferimenti normativi

  • Regolamento (CE) n. 178/2002 – Principi generali della legislazione alimentare, responsabilità dell’operatore e rintracciabilità;
  • Regolamento (CE) n. 852/2004 – Igiene dei prodotti alimentari e procedure basate sui principi HACCP;
  • Regolamento (CE) n. 853/2004 – Norme specifiche per gli alimenti di origine animale;
  • Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
  • Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni sugli alimenti e gestione degli allergeni;
  • Regolamento (UE) 2017/625 – Controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare;
  • D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 – Adeguamento della normativa nazionale ai controlli ufficiali europei;
  • D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 – Disciplina sanzionatoria sulle informazioni ai consumatori

Principali obblighi dell’operatore alimentare

  • predisporre e applicare procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP;
  • mantenere aggiornato il manuale rispetto all’attività effettivamente svolta;
  • garantire pulizia, sanificazione e manutenzione di locali e attrezzature;
  • controllare temperature, conservazione e catena del freddo;
  • prevenire contaminazioni e contaminazioni crociate;
  • gestire correttamente gli allergeni;
  • assicurare rintracciabilità, ritiro e richiamo dei prodotti;
  • controllare fornitori, materie prime e prodotti in ingresso;
  • gestire infestanti, rifiuti e prodotti non conformi;
  • conservare registrazioni e documentazione delle verifiche effettuate;
  • assicurare che gli addetti possiedano formazione e istruzioni adeguate alla mansione.

Controllo delle procedure di pulizia e sanificazione

L’efficacia delle procedure di pulizia può essere verificata mediante controlli visivi, esame delle registrazioni e test rapidi ATP eseguiti sulle superfici.

La bioluminescenza ATP consente di rilevare rapidamente la presenza di residui organici e fornisce un’indicazione sull’efficacia della pulizia effettuata. I risultati possono essere utilizzati per individuare criticità, correggere le procedure e programmare ulteriori verifiche.

Limiti dei test ATP

Il test ATP non identifica specifici microrganismi, non certifica da solo la sicurezza microbiologica della superficie e non sostituisce i tamponi microbiologici o le analisi di laboratorio quando questi sono necessari. Deve essere considerato uno strumento rapido di verifica dell’efficacia della pulizia.

Campionamenti e analisi di laboratorio

Quando il piano di autocontrollo, la valutazione del rischio o l’autorità competente richiedono verifiche microbiologiche o chimiche, i campionamenti e le analisi vengono effettuati con il supporto di laboratori specializzati.

In base all’attività possono riguardare alimenti, acqua, ghiaccio, superfici e altri elementi rilevanti per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie. I risultati devono essere valutati nel contesto del processo produttivo e delle procedure applicate.

Medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli accertamenti medici finalizzati alla tutela della salute dei lavoratori in relazione ai rischi professionali, all’ambiente di lavoro e alle mansioni svolte. Deve essere attivata nei casi previsti dalla normativa e quando la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità. Gli accertamenti sono effettuati esclusivamente dal medico competente, sulla base di un protocollo sanitario definito considerando i rischi ai quali ciascun lavoratore è esposto.

Principali riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, articolo 18, comma 1, lettera a) – Nomina del medico competente nei casi previsti;
  • Articolo 25 – Obblighi del medico competente;
  • Articolo 29 – Partecipazione del medico competente alla valutazione dei rischi;
  • Articoli 38 e 39 – Titoli, requisiti e svolgimento dell’attività del medico competente;
  • Articolo 40 – Trasmissione delle informazioni sanitarie aggregate;
  • Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria e tipologie di visita medica;
  • Articolo 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica;
  • Articolo 176 – Sorveglianza sanitaria per gli addetti ai videoterminali;
  • Titoli VIII, IX e X del D.Lgs. 81/2008 – Esposizione ad agenti fisici, chimici, cancerogeni, mutageni e biologici;
  • Regolamento (UE) 2016/679 e normativa nazionale – Protezione dei dati personali e sanitari.

Quando è prevista:

  • esposizione a rumore oltre i livelli previsti dalla normativa;
  • esposizione a vibrazioni, campi elettromagnetici o radiazioni ottiche artificiali;
  • movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico biomeccanico;
  • utilizzo sistematico o abituale di videoterminali nei casi previsti;
  • esposizione ad agenti chimici pericolosi;
  • esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni, reprotossici o biologici;
  • utilizzo di attrezzature o svolgimento di mansioni soggette a controlli specifici; lavoro notturno;
  • ulteriori rischi o mansioni per i quali disposizioni specifiche prevedono il controllo sanitario.
Information

L’elenco è indicativo: la necessità e la periodicità della sorveglianza sanitaria devono essere stabilite considerando la valutazione dei rischi, la mansione effettiva e le disposizioni specificamente applicabili.

Visite mediche e giudizio di idoneità

La sorveglianza sanitaria può comprendere visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore nei casi previsti, in occasione del cambio di mansione, alla cessazione del rapporto quando richiesto dalla normativa e prima della ripresa del lavoro dopo un’assenza continuativa superiore a sessanta giorni per motivi di salute. Al termine degli accertamenti il medico competente esprime il giudizio relativo alla mansione specifica, che può prevedere idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea oppure inidoneità permanente.

Il ruolo del medico competente

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, definisce il protocollo sanitario, effettua gli accertamenti, istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio e visita gli ambienti di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa.

I dati sanitari e gli esiti clinici sono soggetti a riservatezza. Al datore di lavoro viene comunicato il giudizio di idoneità alla mansione, non la diagnosi o la documentazione sanitaria del lavoratore.

Warning

La sorveglianza sanitaria non sostituisce la prevenzione
Le visite mediche non possono essere utilizzate come alternativa alla valutazione dei rischi o all’adozione delle misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie. La sorveglianza sanitaria completa il sistema di prevenzione aziendale, ma non elimina l’obbligo di ridurre i rischi alla fonte.