RSPP e obbligo di vigilanza: Cassazione n. 31657/2024
La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione IV, 2 agosto 2024, n. 31657, riguarda un infortunio mortale avvenuto in una cava per l’estrazione del marmo e offre un importante chiarimento sui compiti e sui limiti della responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La Corte ribadisce che l’RSPP svolge una funzione prevalentemente consultiva e propositiva nei confronti del datore di lavoro. Non dispone normalmente di poteri decisionali o di spesa e non è titolare di un generale obbligo di vigilare sulla concreta attuazione delle misure indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Ciò non significa, tuttavia, che l’RSPP sia sempre esente da responsabilità: può rispondere quando un errore tecnico, l’omessa individuazione di un rischio oppure la mancata segnalazione di una situazione pericolosa abbiano contribuito causalmente all’infortunio.
Principio essenziale
L’RSPP deve individuare e segnalare i rischi e proporre misure adeguate, ma non sostituisce il datore di lavoro nell’adozione e nella vigilanza sull’effettiva applicazione delle misure di sicurezza.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguarda un infortunio mortale verificatosi durante le attività svolte in una cava per l’estrazione del marmo. Nel procedimento erano state esaminate le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della sicurezza.
Tra le posizioni considerate vi era quella di un soggetto che ricopriva funzioni di direttore dei lavori e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La Corte ha quindi approfondito la natura dei suoi compiti e il rapporto tra attività di consulenza, individuazione dei rischi e concreta vigilanza sulle lavorazioni.
Quali sono i compiti del RSPP
Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008, il Servizio di Prevenzione e Protezione collabora all’individuazione e alla valutazione dei fattori di rischio, all’elaborazione delle misure preventive e protettive e alla predisposizione delle procedure di sicurezza.
Il RSPP fornisce quindi al datore di lavoro le competenze tecniche necessarie per organizzare correttamente la prevenzione aziendale. Deve segnalare i rischi conosciuti o conoscibili sulla base delle informazioni ricevute, dei sopralluoghi effettuati e della propria competenza professionale.
- individuazione dei fattori di rischio;
- collaborazione alla valutazione dei rischi;
- proposta delle misure di prevenzione e protezione;
- elaborazione delle procedure di sicurezza;
- proposta dei programmi di informazione e formazione;
- partecipazione alla riunione periodica, quando prevista;
- comunicazione ai lavoratori delle informazioni di competenza.
Il RSPP ha un obbligo di vigilanza?
La Cassazione ribadisce che il RSPP non è normalmente titolare di un autonomo potere di intervento e non dispone, per il solo fatto di ricoprire tale incarico, di poteri decisionali, organizzativi o di spesa.
Non gli compete quindi un generale obbligo di controllare continuamente che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti applichino concretamente tutte le misure previste dal DVR.
La vigilanza operativa sul rispetto delle disposizioni di sicurezza deve essere ricondotta alle specifiche posizioni di garanzia e ai poteri effettivamente attribuiti all’interno dell’organizzazione aziendale.
Quando può rispondere il RSPP
L’assenza di un generale obbligo di vigilanza non rende il RSPP automaticamente estraneo a ogni responsabilità. Può configurarsi una responsabilità quando una sua condotta colposa abbia contribuito causalmente all’evento.
Ciò può avvenire, per esempio, quando il RSPP:
- omette di individuare un rischio che avrebbe dovuto riconoscere;
- effettua una valutazione tecnicamente inadeguata;
- non segnala al datore di lavoro una situazione pericolosa;
- propone misure manifestamente insufficienti;
- fornisce informazioni tecniche errate;
- assume concretamente ulteriori funzioni operative o gestionali.
La responsabilità rimane al datore di lavoro
Il datore di lavoro conserva la responsabilità dell’organizzazione della sicurezza, della valutazione dei rischi e dell’adozione delle misure necessarie. La nomina del RSPP non trasferisce automaticamente su quest’ultimo gli obblighi propri del datore di lavoro.
Il datore deve mettere il RSPP nelle condizioni di svolgere correttamente l’incarico, fornendogli informazioni complete su processi produttivi, impianti, attrezzature, organizzazione del lavoro e rischi presenti.
Cosa insegna la sentenza alle aziende
La sentenza conferma l’importanza di definire con precisione ruoli, incarichi e poteri all’interno dell’organizzazione aziendale. Non è sufficiente nominare formalmente un RSPP: occorre garantirgli accesso alle informazioni, coinvolgerlo nelle modifiche aziendali e documentare le segnalazioni e le proposte formulate.
Allo stesso tempo, il RSPP dovrebbe conservare traccia delle valutazioni effettuate, dei sopralluoghi, delle comunicazioni inviate e delle criticità portate all’attenzione del datore di lavoro.


