Sicurezza nei frantoi oleari: obblighi, rischi e documentazione

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Ultimo aggiornamento: 19 settembre 2026

L’attività dei frantoi oleari comporta l’utilizzo di macchine e impianti complessi, la movimentazione di carichi, la presenza di pavimenti potenzialmente scivolosi e lo svolgimento di lavorazioni concentrate in periodi stagionali particolarmente intensi.

Il datore di lavoro deve organizzare la prevenzione considerando le caratteristiche effettive dello stabilimento, le fasi di lavorazione, il personale impiegato e le attrezzature utilizzate, predisponendo la valutazione dei rischi, la formazione, le procedure di emergenza e i controlli previsti.

Questa guida riepiloga i principali aspetti da verificare in un frantoio oleario. Gli adempimenti effettivamente applicabili devono essere individuati in relazione all’organizzazione aziendale, agli impianti presenti e alle attività concretamente svolte.

Quali aspetti devono essere verificati?

La conformità di un frantoio non dipende da un unico documento, ma dall’insieme delle misure adottate per la sicurezza dei lavoratori, la gestione delle emergenze, la manutenzione delle macchine e il controllo degli impianti.

Valutazione dei rischi

Analisi delle lavorazioni, delle mansioni, degli ambienti e delle attrezzature utilizzate durante la campagna olearia.

Formazione e organizzazione

Individuazione delle figure della prevenzione e formazione dei lavoratori in funzione delle mansioni e dei rischi presenti.

Macchine e attrezzature

Protezioni, dispositivi di sicurezza, istruzioni d’uso, manutenzione e procedure per pulizia e interventi tecnici.

 

Valutazione dei rischi nel frantoio oleario

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve rappresentare le condizioni effettive del frantoio, le lavorazioni svolte, le attrezzature installate e l’organizzazione del personale, compresi gli eventuali lavoratori stagionali.

La valutazione non può limitarsi a un elenco generico di pericoli: deve individuare le fasi maggiormente critiche, le persone esposte, le misure già adottate e gli interventi necessari per migliorare nel tempo la sicurezza.

1. Macchine e organi in movimento

Tramogge, defogliatori, lavatrici, frangitori, gramole, decanter, centrifughe, coclee, nastri e pompe possono determinare trascinamento, schiacciamento, cesoiamento e contatto con parti in movimento.

  • protezioni e ripari;
  • dispositivi di interblocco;
  • arresti di emergenza;
  • accesso alle zone pericolose;
  • procedure di pulizia e manutenzione;
  • prevenzione dell’avviamento inatteso.

2. Cadute e scivolamenti

Acqua, olio, residui di lavorazione, dislivelli e tubazioni possono rendere scivolosi o difficilmente praticabili gli ambienti.

  • pavimentazioni e vie di passaggio;
  • pulizia tempestiva degli sversamenti;
  • illuminazione;
  • scale e accessi sopraelevati;
  • protezione di aperture e dislivelli;
  • organizzazione dei percorsi interni.

3. Movimentazione e mezzi

Il ricevimento delle olive, la movimentazione dei contenitori e la gestione dei prodotti possono comportare sollevamento manuale, utilizzo di carrelli e interferenze con veicoli.

  • movimentazione manuale dei carichi;
  • transpallet e carrelli elevatori; investimenti e collisioni;
  • separazione tra pedoni e mezzi;
  • stabilità dei carichi;
  • operazioni di carico e scarico.

4. Rumore e vibrazioni

Motori, frangitori, centrifughe, compressori e altre attrezzature possono determinare livelli di esposizione che richiedono una valutazione specifica e, quando necessario, misurazioni strumentali.

  • individuazione delle sorgenti;
  • durata dell’esposizione;
  • manutenzione delle attrezzature;
  • delimitazione delle aree;
  • eventuali protezioni uditive;
  • informazione dei lavoratori.

5. Sostanze, prodotti e atmosfere pericolose

Detergenti, lubrificanti, combustibili e prodotti utilizzati per pulizia e manutenzione devono essere valutati sulla base delle modalità di impiego e delle relative schede di sicurezza.

  • prodotti chimici utilizzati;
  • etichettatura e stoccaggio;
  • ventilazione dei locali;
  • rischio di contatto o inalazione;
  • gestione degli sversamenti;
  • accesso a vasche, serbatoi o spazi con ventilazione limitata.

6. Organizzazione del lavoro

Durante la campagna olearia l’intensificazione dei ritmi, i turni prolungati e l’impiego di personale stagionale possono aumentare stanchezza, disattenzione e probabilità di errore.

  • turni e pause;
  • addestramento del personale stagionale;
  • chiarezza dei compiti;
  • presenza di lavoratori inesperti;
  • coordinamento con manutentori e imprese esterne;
  • gestione delle lavorazioni contemporanee.

Quando aggiornare la valutazione

La valutazione deve essere riesaminata quando vengono modificate le lavorazioni, sostituite o installate nuove macchine, riorganizzati gli ambienti, introdotti nuovi prodotti o quando emergono elementi significativi da infortuni, quasi incidenti, controlli, misurazioni o sorveglianza sanitaria.

La valutazione comprende anche i fattori organizzativi e il rischio da stress lavoro-correlato, considerando in particolare stagionalità, carichi di lavoro, turnazioni e intensificazione delle attività.

Organizzazione della prevenzione, formazione e addestramento

La presenza di lavoratori stagionali, l’intensificazione delle attività durante la campagna olearia e l’impiego di macchine complesse rendono particolarmente importante organizzare ruoli, formazione e addestramento prima dell’avvio delle lavorazioni.

I percorsi formativi devono essere definiti in funzione della mansione, dei rischi effettivamente presenti e delle responsabilità attribuite. Il quadro generale della formazione in materia di salute e sicurezza è stato riordinato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Figure della prevenzione

L’organizzazione deve essere proporzionata alle dimensioni del frantoio, al numero dei lavoratori e alle modalità di svolgimento delle attività.

  • datore di lavoro;
  • responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • eventuali dirigenti e preposti;
  • addetti antincendio;
  • addetti al primo soccorso; medico competente, quando previsto;
  • lavoratori incaricati dell’utilizzo di particolari attrezzature.

Formazione generale e specifica

Ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata sui principi generali della prevenzione e sui rischi connessi alla propria attività. La parte specifica deve riflettere le condizioni effettivamente presenti nel frantoio e non limitarsi alla sola classificazione formale del settore.

  • rischi delle macchine e degli impianti;
  • movimentazione dei carichi;
  • circolazione di mezzi e pedoni;
  • rumore e vibrazioni; prodotti chimici utilizzati;
  • scivolamenti e cadute;
  • procedure di emergenza;
  • dispositivi di protezione;
  • segnalazione di anomalie e guasti;
  • procedure di pulizia e manutenzione.

La formazione deve essere comprensibile anche per i lavoratori stagionali o stranieri, verificando che le istruzioni operative siano state effettivamente comprese.

  

Formazione legata ai ruoli aziendali

  • datore di lavoro e, quando ne ricorrono le condizioni, datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
  • RSPP e ASPP; preposti;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • addetti antincendio;
  • addetti al primo soccorso;
  • operatori incaricati dell’utilizzo di attrezzature che richiedono una specifica abilitazione.

Durata, contenuti, aggiornamenti e modalità di erogazione dipendono dal ruolo ricoperto e dalla disciplina applicabile. Gli attestati devono essere controllati verificando soggetto formatore, contenuti, durata e aggiornamento.

Addestramento sull’utilizzo delle macchine

La formazione teorica non sostituisce l’addestramento pratico. Prima di utilizzare una macchina o svolgere un’operazione pericolosa, il lavoratore deve conoscere comandi, protezioni, arresti di emergenza, procedure ordinarie e comportamenti da adottare in caso di anomalia.

  • avviamento e arresto in sicurezza;
  • utilizzo dei ripari e degli interblocchi;
  • divieto di rimuovere o neutralizzare le protezioni;
  • gestione degli inceppamenti;
  • isolamento delle energie prima degli interventi;
  • pulizia delle parti accessibili;
  • segnalazione di guasti e anomalie;
  • uso corretto dei DPI previsti.

L’addestramento deve essere effettuato da una persona esperta, sul luogo di lavoro, e la sua esecuzione deve essere registrata.

Warning

Attenzione al personale stagionale

L’esperienza maturata nelle campagne precedenti non sostituisce automaticamente formazione e addestramento. Prima dell’inizio delle attività è necessario verificare mansione, formazione posseduta, comprensione delle procedure e capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature assegnate.

Prevenzione incendi, emergenze e primo soccorso

Nel frantoio le procedure di emergenza devono essere definite considerando le caratteristiche dei locali, il numero delle persone presenti, la disposizione degli impianti, le sostanze utilizzate e le possibili conseguenze di incendi, infortuni, guasti o sversamenti.

L’organizzazione deve consentire ai lavoratori di riconoscere tempestivamente una situazione anomala, interrompere le attività in sicurezza, attivare i soccorsi e raggiungere un luogo sicuro.

Rischio incendio nel frantoio

La valutazione deve considerare le effettive sorgenti di innesco, i materiali combustibili, i depositi, gli impianti, le lavorazioni e le modalità con cui possono svilupparsi e propagarsi fumo e calore.

  • impianti elettrici e quadri;
  • apparati motore e superfici calde;
  • combustibili e lubrificanti;
  • materiali di imballaggio;
  • depositi e locali tecnici;
  • operazioni di manutenzione;
  • eventuali lavori a caldo;
  • accessibilità delle vie di esodo;
  • presenza e distribuzione dei presidi antincendio.

La valutazione del rischio incendio deve essere coordinata con il DVR e sviluppata secondo i criteri antincendio applicabili all’attività e ai luoghi di lavoro.

Quando è necessario il piano di emergenza

Il piano di emergenza deve essere predisposto quando nel luogo di lavoro sono occupati almeno dieci lavoratori, quando possono essere presenti contemporaneamente più di cinquanta persone oppure quando l’attività rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi. Può inoltre essere opportuno predisporlo anche in situazioni differenti, in relazione alla complessità degli ambienti e dei rischi presenti.

Il piano dovrebbe considerare:

  • modalità di segnalazione dell’emergenza;
  • procedure di arresto degli impianti;
  • chiamata dei soccorsi;
  • compiti degli addetti;
  • assistenza alle persone in difficoltà;
  • percorsi di esodo e punto di raccolta;
  • gestione di visitatori e imprese esterne;
  • modalità di verifica delle presenze;
  • procedure per il rientro in sicurezza.

Addetti e prove di emergenza

Il datore di lavoro deve individuare un numero adeguato di addetti, tenendo conto dei turni, delle dimensioni dello stabilimento e della necessità di garantirne la presenza durante le lavorazioni.

  • formazione e aggiornamento previsti;
  • conoscenza dei locali e degli impianti;
  • ubicazione dei dispositivi di arresto;
  • utilizzo dei presidi antincendio;
  • conoscenza delle vie di uscita;
  • partecipazione alle esercitazioni;
  • registrazione delle attività effettuate.

Controllo dei presidi antincendio

Estintori, impianti, porte resistenti al fuoco, illuminazione di sicurezza e altri sistemi antincendio devono essere controllati e mantenuti secondo le caratteristiche installate e le disposizioni applicabili.

  • sorveglianza visiva;
  • controlli periodici;
  • manutenzione;
  • registrazione degli interventi;
  • eliminazione tempestiva delle anomalie;
  • accessibilità e corretta segnalazione dei presidi.

Organizzazione del primo soccorso

Le misure di primo soccorso devono essere organizzate considerando numero dei lavoratori, rischi presenti, turni, distanza dai servizi pubblici di emergenza e classificazione aziendale prevista dalla disciplina applicabile.

  • nomina e formazione degli addetti;
  • disponibilità della cassetta o del pacchetto di medicazione;
  • controllo delle dotazioni e delle scadenze; numeri di emergenza facilmente reperibili;
  • modalità di chiamata del 112;
  • accessibilità dei soccorsi;
  • gestione e registrazione degli infortuni;
  • coordinamento con il medico competente, quando nominato.

Il riferimento principale rimane il D.M. 388/2003.

Warning

Oltre all’incendio, le procedure interne dovrebbero considerare infortuni gravi, intrappolamento nelle macchine, contatto con sostanze pericolose, sversamenti, interruzione dell’energia, guasti agli impianti ed eventuali accessi in vasche o ambienti con ventilazione limitata.

Sorveglianza sanitaria e medico competente

La sorveglianza sanitaria non è automaticamente obbligatoria per ogni frantoio, ma deve essere attivata quando ricorrono i casi previsti dalla normativa o quando la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione alla valutazione dei rischi e definisce un protocollo sanitario coerente con le esposizioni e le mansioni effettivamente presenti.

Rischi da valutare

La necessità della sorveglianza sanitaria deve essere verificata considerando, tra gli altri, i seguenti fattori:

  • esposizione a rumore;
  • esposizione a vibrazioni;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • utilizzo di sostanze o miscele pericolose;
  • posture incongrue e movimenti ripetitivi;
  • lavoro notturno, quando presente;
  • esposizione ad agenti biologici, se pertinente;
  • svolgimento di mansioni soggette a specifiche disposizioni;
  • ulteriori condizioni individuate dalla valutazione dei rischi.

Compiti principali

  • collaborazione alla valutazione dei rischi;
  • definizione del protocollo sanitario;
  • effettuazione delle visite previste;
  • espressione dei giudizi di idoneità alla mansione;
  • istituzione e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio;
  • sopralluogo negli ambienti di lavoro;
  • informazione dei lavoratori sul significato degli accertamenti;
  • comunicazione dei risultati collettivi anonimi della sorveglianza sanitaria;
  • partecipazione alla riunione periodica, quando prevista;
  • collaborazione alle attività di informazione e formazione per gli aspetti di competenza.

Visite e giudizio di idoneità

Il protocollo può prevedere visite preventive, periodiche e ulteriori accertamenti collegati alla mansione e ai rischi presenti. Possono inoltre ricorrere visite in occasione del cambio di mansione, su richiesta del lavoratore quando correlata ai rischi professionali, alla cessazione del rapporto nei casi previsti e prima della ripresa del lavoro dopo determinate assenze per motivi di salute, secondo la disciplina applicabile e la valutazione del medico competente.

Il giudizio di idoneità deve riferirsi alla mansione specifica e può contenere prescrizioni o limitazioni che il datore di lavoro è tenuto a rispettare nell’organizzazione dell’attività.

Gestione del personale stagionale

Prima dell’assegnazione della mansione è necessario verificare se il lavoratore debba essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e se disponga di un giudizio di idoneità valido e coerente con i rischi dell’attività che dovrà svolgere.

La breve durata del rapporto o il precedente impiego nello stesso frantoio non escludono automaticamente gli obblighi sanitari applicabili.

Information

Sorveglianza sanitaria e visite generiche non sono la stessa cosa

Le visite richieste dal D.Lgs. 81/2008 devono essere effettuate dal medico competente nell’ambito di un programma collegato alla valutazione dei rischi e alla mansione. Un certificato medico generico non sostituisce il giudizio di idoneità previsto per la specifica attività lavorativa.

Impianti, denunce e verifiche periodiche

Gli obblighi relativi agli impianti e alle attrezzature dipendono dalle caratteristiche tecniche, dalla data di installazione e dalla loro eventuale inclusione nelle categorie soggette a denuncia o verifica.

Prima di programmare gli adempimenti è quindi necessario censire gli impianti presenti, raccogliere la documentazione disponibile e individuare per ciascuno controlli, manutenzioni e verifiche applicabili.

Dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica

  • impianto elettrico;
  • impianto di terra;
  • protezione contro le scariche atmosferiche, quando necessaria;
  • impianti termici;
  • impianti alimentati a gas;
  • impianti di ventilazione e aspirazione;
  • impianti antincendio;
  • eventuali impianti e attrezzature a pressione.

Per gli impianti installati o modificati deve essere disponibile la documentazione prevista, comprendente, quando applicabile, dichiarazione di conformità, progetto, schemi, allegati obbligatori e documentazione relativa alle successive trasformazioni o manutenzioni.

La sola presenza della dichiarazione di conformità non sostituisce i controlli e la manutenzione necessari durante l’utilizzo.

Denuncia e verifiche dell’impianto di terra

La dichiarazione di conformità dell’impianto di terra deve essere gestita secondo il D.P.R. 462/2001, effettuando le comunicazioni previste e richiedendo le verifiche periodiche a un soggetto abilitato.

  • dichiarazione di conformità;
  • comunicazione attraverso i servizi previsti;
  • individuazione della scadenza;
  • incarico per la verifica periodica;
  • conservazione dei verbali;
  • eliminazione delle anomalie rilevate.

La periodicità non è identica per tutte le attività. Deve essere determinata considerando caratteristiche del luogo di lavoro e condizioni previste dal D.P.R. 462/2001.

Attrezzature per il sollevamento

Gru, paranchi, sollevatori e altre attrezzature eventualmente presenti devono essere esaminati verificando se rientrano tra quelle indicate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Quando applicabile, occorre gestire:

  • comunicazione di messa in servizio;
  • richiesta della prima verifica;
  • verifiche periodiche successive;
  • controlli previsti dal fabbricante;
  • controlli straordinari dopo eventi eccezionali;
  • manutenzione;
  • registro dei controlli;
  • abilitazione e addestramento degli operatori, quando richiesti.

Per le attrezzature comprese nell’Allegato VII, la prima verifica è di competenza dell’INAIL secondo la procedura applicabile; le verifiche successive vengono effettuate dai soggetti istituzionali o abilitati previsti.

Recipienti, compressori e attrezzature a pressione

Compressori, serbatoi e altri componenti in pressione devono essere censiti sulla base delle caratteristiche riportate nella documentazione tecnica, evitando di presumere che ogni apparecchio sia soggetto agli stessi adempimenti.

Verificare:

  • identificazione dell’attrezzatura;
  • marcatura e documentazione del fabbricante;
  • caratteristiche di pressione e volume;
  • dichiarazione di messa in servizio, quando dovuta;
  • eventuale verifica di messa in servizio;
  • prima verifica periodica;
  • verifiche successive;
  • dispositivi di sicurezza;
  • manutenzione e controlli.

Riferimenti generali:

  • D.Lgs. 81/2008, articolo 71 e Allegato VII;
  • D.M. 11 aprile 2011;
  • D.M. 329/2004, quando applicabile.

 

Protezione elettrica e rischio di esplosione

La valutazione deve considerare le condizioni degli ambienti, la presenza di umidità, polveri, sostanze infiammabili e le operazioni di manutenzione. Quando può formarsi un’atmosfera esplosiva, è necessario effettuare una valutazione specifica e classificare le eventuali zone interessate.

La presenza di polveri o combustibili non comporta automaticamente una classificazione ATEX: occorre esaminare quantità, dispersione, caratteristiche delle sostanze e condizioni operative.

Censimento delle scadenze

È consigliabile predisporre un registro contenente, per ogni impianto o attrezzatura, identificativo, ubicazione, documenti disponibili, manutenzioni, ultima verifica, prossima scadenza e soggetto incaricato.

Macchine, ripari e manutenzione in sicurezza

Nel frantoio oleario sono presenti macchine collegate tra loro che possono comportare rischi di trascinamento, schiacciamento, cesoiamento, contatto con organi in movimento e avviamento inatteso.

La valutazione deve considerare l’intera linea produttiva: tramogge, defogliatori, lavatrici, frangitori, gramole, decanter, separatori, coclee, nastri trasportatori e pompe.

Conformità e documentazione

Per ogni macchina occorre verificare la presenza e la coerenza della documentazione applicabile:

  • marcatura CE, quando prevista;
  • dichiarazione CE di conformità;
  • manuale di uso e manutenzione in lingua italiana;
  • schemi e documentazione tecnica disponibili;
  • registro degli interventi di manutenzione e dei controlli;
  • procedure aziendali per utilizzo, pulizia e disintasamento.

La marcatura CE non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro: la macchina deve essere installata correttamente, mantenuta efficiente e utilizzata nelle condizioni previste dal fabbricante.

Le attrezzature costruite prima dell’applicazione delle pertinenti direttive di prodotto, o non soggette a tali direttive, devono rispettare i requisiti generali di sicurezza applicabili e, in particolare, quelli dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.

Ripari e dispositivi di sicurezza

I ripari fissi e mobili devono impedire l’accesso alle zone pericolose senza ostacolare inutilmente il normale ciclo produttivo.

Devono essere controllati in particolare:

  • protezioni di coclee, nastri e organi di trasmissione;
  • ripari delle tramogge e dei punti di alimentazione;
  • interblocchi dei carter e delle aperture mobili;
  • arresti di emergenza accessibili e riconoscibili;
  • protezioni contro proiezioni e fuoriuscite;
  • dispositivi che impediscono riavvii imprevisti;
  • segnalazioni e comandi chiaramente identificabili.

I dispositivi di sicurezza non devono essere rimossi, esclusi o neutralizzati per velocizzare il lavoro.

Pulizia, disintasamento e manutenzione

Le operazioni di pulizia e rimozione dei residui possono essere più pericolose del normale funzionamento, soprattutto quando richiedono l’accesso vicino a coclee, frangitori, gramole o altri organi mobili.

Prima dell’intervento occorre applicare una procedura definita che preveda:

  1. arresto della macchina;
  2. sezionamento delle fonti di energia;
  3. prevenzione del riavvio da parte di altre persone;
  4. eliminazione o controllo delle energie residue;
  5. verifica dell’effettiva condizione di sicurezza;
  6. intervento da parte di personale autorizzato e formato;
  7. ripristino dei ripari prima della rimessa in servizio.

Non è sufficiente azionare il normale comando di arresto se permane la possibilità di un riavvio o di un movimento inatteso.

Danger

Attenzione: residui, olive o materiale incastrato non devono essere rimossi introducendo mani o utensili nella macchina in movimento. Il disintasamento deve avvenire secondo le istruzioni del fabbricante e dopo la messa in sicurezza dell’attrezzatura.

Controlli e modifiche

Le attrezzature devono essere sottoposte agli interventi di manutenzione e ai controlli previsti dal fabbricante e dalla valutazione dei rischi. I risultati devono essere documentati e conservati.

Dopo riparazioni importanti, incidenti, periodi prolungati di inattività o altri eventi che possano compromettere la sicurezza, deve essere valutata la necessità di un controllo straordinario prima del riutilizzo.

Eventuali modifiche non devono compromettere ripari, interblocchi o altre funzioni di sicurezza. Le modifiche sostanziali possono comportare nuovi obblighi di valutazione della conformità e devono quindi essere affidate a soggetti tecnicamente competenti.

Dispositivi di protezione individuale

I DPI devono essere scelti sulla base dei rischi effettivamente presenti e utilizzati quando tali rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti mediante misure tecniche, organizzative e protezioni collettive.

A seconda dell’attività possono essere necessari:

  • calzature antiscivolo e di sicurezza;
  • protezione dell’udito;
  • guanti adeguati alla specifica operazione;
  • occhiali o visiere;
  • indumenti da lavoro aderenti e privi di parti che possano impigliarsi;
  • protezione respiratoria, quando prevista dalla valutazione.

Documentazione da conservare nel frantoio

Una gestione efficace della sicurezza richiede che documenti, controlli e scadenze siano mantenuti aggiornati e facilmente reperibili.

Tra i principali documenti da verificare, in funzione delle caratteristiche dell’attività, rientrano:

  • Documento di Valutazione dei Rischi e relativi aggiornamenti;
  • nomine e designazioni delle figure della sicurezza;
  • attestati di formazione e addestramento;
  • giudizi di idoneità alla mansione, quando prevista la sorveglianza sanitaria;
  • manuali di uso e manutenzione delle attrezzature;
  • dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica delle macchine;
  • registri di manutenzione e controllo;
  • documentazione degli impianti elettrici e di messa a terra;
  • verbali delle verifiche periodiche applicabili;
  • valutazioni di rumore, vibrazioni, agenti chimici e altri rischi specifici;
  • valutazione del rischio incendio ed eventuale piano di emergenza;
  • controlli su estintori e altri presidi antincendio;
  • consegna e gestione dei dispositivi di protezione individuale;
  • procedure per pulizia, manutenzione, disintasamento e gestione delle anomalie;
  • documentazione delle imprese esterne e valutazione delle interferenze, quando necessaria.

Non tutti i documenti sono obbligatori per ogni frantoio: l’elenco deve essere adattato alla struttura, agli impianti, alle attrezzature, al numero di lavoratori e alle lavorazioni effettivamente svolte.

Quando aggiornare la valutazione

Information

La valutazione dei rischi deve essere riesaminata quando cambiano macchine, impianti, prodotti, organizzazione del lavoro o modalità produttive; dopo infortuni significativi; quando emergono nuovi rischi oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Nei frantoi è opportuno effettuare un controllo prima dell’inizio di ogni campagna olearia, verificando almeno:

  • efficienza di ripari e arresti di emergenza;
  • manutenzione della linea produttiva;
  • condizioni di pavimenti e percorsi;
  • formazione degli operatori stagionali;
  • disponibilità e stato dei DPI;
  • presidi antincendio e primo soccorso;
  • aggiornamento di incarichi, procedure e numeri di emergenza;
  • scadenze delle verifiche obbligatorie.

Sicurezza sul lavoro e HACCP: due ambiti collegati ma distinti

La sicurezza dei lavoratori e l’autocontrollo igienico-sanitario perseguono finalità differenti, ma alcune attività richiedono un coordinamento tra i due sistemi. Pulizia degli impianti, gestione dei prodotti chimici, manutenzione, organizzazione dei percorsi e formazione del personale devono garantire contemporaneamente la tutela degli operatori e la sicurezza del prodotto alimentare.

Per gli aspetti relativi all’igiene della produzione consulta anche la sezione dedicata alla consulenza HACCP e all’autocontrollo alimentare.

Assistenza per la sicurezza del tuo frantoio

Safety Management Consulting supporta frantoi oleari e aziende del settore agroalimentare nell’analisi dei rischi e nell’organizzazione degli adempimenti di salute e sicurezza sul lavoro.

Il servizio può comprendere sopralluogo, verifica della documentazione disponibile, aggiornamento del DVR, valutazioni dei rischi specifici, controllo delle scadenze e definizione delle procedure operative necessarie.

Ogni intervento viene calibrato sulle caratteristiche reali dell’impianto e sulle attività svolte, evitando documentazione standard non coerente con l’organizzazione aziendale.

Riferimenti normativi essenziali

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  • D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462;
  • D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021 per la sicurezza antincendio;
  • D.M. 15 luglio 2003, n. 388 per il primo soccorso;
  • D.M. 11 aprile 2011 per le verifiche delle attrezzature interessate;
  • Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

L’applicabilità dei singoli adempimenti deve essere verificata considerando attrezzature, impianti, numero di lavoratori, caratteristiche degli ambienti e organizzazione del frantoio.

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