Quanto tempo ha a disposizione l’RLS per lo svolgimento del proprio incarico?

Secondo quanto previsto dall’art.50 del D.Lgs.81/08, il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni. L’RLS, inoltre, non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacale.