E’ OBBLIGATORIA LA FIGURA DEL RSPP NEI CONDOMINI?

Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

Fermo restando quanto indicato nell’art. 3 comma 9 del D.Lgs 81/08 (sopra riportato), al di fuori di questa ipotesi, se ci sono lavoratori subordinati o ad essi equiparati (ex art. 2 comma 1, lettera a) dello stesso decreto) il RSPP va nominato secondo D. Lgs 81/2008, art. 33, comma1, lettera d.