
La patente a crediti è il sistema di qualificazione previsto per le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili. Il suo scopo è verificare il possesso di determinati requisiti e attribuire un punteggio collegato alla regolarità e agli investimenti effettuati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il possesso della patente, con almeno 15 crediti, costituisce normalmente una condizione necessaria per svolgere le attività all’interno dei cantieri disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
La disciplina interessa non soltanto imprese e lavoratori autonomi, ma anche committenti, responsabili dei lavori, imprese affidatarie e soggetti incaricati di verificare l’idoneità degli operatori presenti in cantiere.
Patente a crediti: quadro normativo e funzionamento
Il sistema è disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, come modificato nel 2024, e dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132.
La patente viene rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Al momento del rilascio vengono attribuiti 30 crediti iniziali, ai quali possono aggiungersi ulteriori crediti legati alla storicità dell’impresa, agli investimenti, alla formazione e all’adozione di specifiche misure organizzative.
Violazioni definitive in materia di salute e sicurezza possono determinare la decurtazione del punteggio. In determinate circostanze la patente può inoltre essere sospesa o revocata.
In sintesi
Per operare in cantiere occorre normalmente:
- rientrare tra i soggetti obbligati;
- possedere i requisiti richiesti;
- presentare la domanda attraverso il portale INL;
- disporre di almeno 15 crediti;
- mantenere nel tempo la regolarità delle dichiarazioni e degli adempimenti.
Chi deve possedere la patente a crediti
Sono tenute al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili indicati dall’art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008.
L’obbligo non dipende dal codice ATECO o dalla qualificazione dell’impresa come “edile”. Può quindi riguardare anche imprese impiantistiche, elettriche, metalmeccaniche, di manutenzione, pulizia, montaggio o appartenenti ad altri settori, quando svolgono concretamente attività all’interno di un cantiere.
Elemento decisivo
Imprese e lavoratori autonomi interessati
- imprese affidatarie che eseguono direttamente lavorazioni in cantiere;
- imprese esecutrici;
- imprese subappaltatrici;
- lavoratori autonomi che eseguono opere o lavorazioni;
- imprese impiantistiche e manutentrici operanti nel cantiere;
- imprese non edili che svolgono attività materiale all’interno del cantiere;
- imprese straniere che operano in Italia, salvo il possesso della documentazione equivalente prevista dalla norma.
Ogni impresa o lavoratore autonomo deve valutare autonomamente la propria posizione. Il possesso della patente da parte dell’impresa affidataria non sostituisce quella eventualmente necessaria alle imprese esecutrici o subappaltatrici.
Soggetti esclusi dall’obbligo
Mere forniture
Imprese che effettuano mere forniture
Sono esclusi i soggetti che si limitano alla consegna di materiali, prodotti o attrezzature senza partecipare alle lavorazioni e senza eseguire installazione, posa o montaggio.
Se alla fornitura si aggiunge un’attività materiale svolta in cantiere, deve essere verificata l’applicabilità dell’obbligo.
Prestazioni intellettuali
Prestazioni di natura intellettuale
Sono esclusi i professionisti che svolgono esclusivamente attività intellettuali, come progettazione, consulenza, direzione dei lavori o coordinamento della sicurezza, senza eseguire materialmente le lavorazioni.
La qualificazione deve comunque essere effettuata considerando l’attività concretamente svolta, non soltanto il titolo professionale.
Qualificazione SOA
Imprese con attestazione SOA
Sono escluse le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria di opere per la quale è stata ottenuta.
La validità e la classifica dell’attestazione devono essere verificate prima dell’affidamento e dell’accesso al cantiere.
Imprese e lavoratori autonomi esteri
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia possono operare presentando attraverso il portale INL un’autocertificazione relativa al possesso di un documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine.
Per i soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione europea, il documento equivalente deve essere riconosciuto secondo la legge italiana.
Quando non è disponibile un documento equivalente, anche l’impresa o il lavoratore autonomo estero deve richiedere la patente a crediti italiana secondo la procedura ordinaria.
Come richiedere la patente a crediti
La patente viene richiesta attraverso il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa, dal lavoratore autonomo oppure da un soggetto appositamente delegato per iscritto.
L’accesso alla procedura telematica avviene mediante un’identità digitale riconosciuta. Durante la compilazione devono essere dichiarati i requisiti applicabili alla specifica impresa o al lavoratore autonomo.
Al termine della procedura il sistema associa alla richiesta una patente digitale consultabile attraverso i servizi telematici dell’Ispettorato.
Presentazione diretta o tramite delegato
La domanda può essere presentata:
- dal legale rappresentante dell’impresa;
- direttamente dal lavoratore autonomo;
- da un soggetto munito di apposita delega scritta;
- dai professionisti indicati dall’art. 1 della Legge 12/1979, quando incaricati e delegati.
Requisiti per il rilascio della patente
| Requisito | Quando richiesto |
|---|---|
| Iscrizione alla Camera di commercio | Per imprese e soggetti tenuti all’iscrizione |
| Adempimento degli obblighi formativi | In relazione a datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e lavoratori autonomi interessati |
| DURC in corso di validità | Quando previsto dalla normativa |
| Documento di Valutazione dei Rischi | Per i soggetti obbligati alla redazione del DVR |
| Regolarità fiscale – DURF | Nei casi in cui il requisito è previsto |
| Designazione del RSPP | Quando richiesta dal D.Lgs. 81/2008 |
I requisiti non si applicano indistintamente a tutti i richiedenti. Per esempio, il lavoratore autonomo senza dipendenti non è soggetto agli stessi obblighi documentali e organizzativi previsti per un’impresa con lavoratori.
Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive
Il D.M. 132/2024 distingue le modalità con cui vengono attestati i requisiti:
- iscrizione alla Camera di commercio, DURC e regolarità fiscale vengono attestati mediante autocertificazione;
- adempimenti formativi, DVR e designazione del RSPP vengono attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- ogni dichiarazione deve riferirsi esclusivamente ai requisiti effettivamente applicabili al richiedente.
Informativa al RLS o al RLST
Entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, l’impresa deve informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, quando presente.
È opportuno conservare una prova dell’avvenuta comunicazione insieme alla delega, alla ricevuta della domanda e alla documentazione utilizzata per attestare i requisiti.
È possibile lavorare mentre la domanda è in corso?
Dopo la presentazione della domanda è normalmente consentito svolgere l’attività in cantiere nelle more del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’impresa deve poter dimostrare di avere completato correttamente la richiesta e deve conservare la relativa ricevuta.
Quali informazioni contiene la patente a crediti
La patente è un documento digitale gestito attraverso la piattaforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Non si limita a dimostrare l’avvenuta presentazione della domanda, ma permette di consultare la posizione aggiornata dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo;
- dati del soggetto che ha presentato la domanda;
- numero e data di rilascio della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato al momento della consultazione;
- eventuali provvedimenti di sospensione;
- eventuali provvedimenti definitivi che hanno comportato la decurtazione dei crediti.
Poiché il punteggio può cambiare nel tempo, la verifica non dovrebbe limitarsi alla ricevuta originaria della domanda o a una copia non aggiornata della patente.
La patente è dinamica
I crediti possono aumentare, essere decurtati o risultare temporaneamente non utilizzabili. La consultazione della posizione aggiornata è quindi più significativa della semplice acquisizione del documento iniziale.
Consultazione della patente
Le informazioni non sono pubblicamente accessibili a chiunque. La consultazione è consentita ai soggetti individuati dalla normativa e abilitati attraverso la piattaforma, nei limiti delle rispettive funzioni.
Tra questi possono rientrare:
- il titolare della patente e i soggetti delegati;
- le pubbliche amministrazioni interessate;
- il committente e il responsabile dei lavori;
- i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- RLS e RLST;
- gli organismi paritetici iscritti nel repertorio nazionale;
- gli ulteriori soggetti espressamente abilitati dalla disciplina e dalla piattaforma.
Le modalità concrete di accesso e gestione sono state ampliate dall’INL con le funzionalità rese disponibili nel luglio 2025.
Cosa devono verificare committente e responsabile dei lavori
Prima dell’affidamento dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori deve verificare, nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, il possesso della patente a crediti oppure, nei casi di esenzione, dell’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
La verifica è richiesta anche quando le lavorazioni vengono affidate in subappalto e si aggiunge agli altri controlli sull’idoneità tecnico-professionale previsti dall’art. 90 e dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
| Soggetto presente in cantiere | Verifica principale |
|---|---|
| Impresa soggetta alla patente | Esistenza della patente e punteggio non inferiore a 15 |
| Lavoratore autonomo soggetto | Esistenza della patente e punteggio utilizzabile |
| Impresa esente per qualificazione SOA | Attestazione SOA valida, classifica almeno III |
| Soggetto che effettua mere forniture | Effettiva assenza di posa, montaggio o lavorazioni |
| Professionista | Natura esclusivamente intellettuale della prestazione |
| Impresa estera | Patente italiana o documento equivalente valido |
Quando deve essere effettuata la verifica
La verifica deve essere effettuata prima dell’affidamento e dell’ingresso dell’operatore in cantiere. È inoltre prudente ripeterla quando:
- cambia l’impresa o il lavoratore autonomo incaricato;
- viene autorizzato un nuovo subappalto;
- i lavori vengono sospesi e successivamente ripresi;
- si riceve notizia di una possibile sospensione o decurtazione;
- la durata del cantiere rende inadeguata la verifica iniziale;
- intervengono modifiche nella documentazione dell’impresa.
Come documentare il controllo
È opportuno conservare una traccia verificabile del controllo effettuato, riportando almeno:
- impresa o lavoratore autonomo verificato;
- numero o riferimento della patente;
- punteggio rilevato;
- data della consultazione; soggetto che ha effettuato la verifica; eventuale attestazione SOA o documento equivalente;
- esito del controllo.
Buona Prassi
Una schermata o una ricevuta della consultazione, archiviata insieme alla documentazione di affidamento, consente di dimostrare quando e con quale esito è stata effettuata la verifica.
Controlli dell’impresa affidataria
L’obbligo previsto dall’art. 90 riguarda espressamente il committente o il responsabile dei lavori. L’impresa affidataria conserva comunque i propri obblighi di verifica e coordinamento nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
È quindi opportuno che l’impresa affidataria acquisisca e trasmetta al committente le informazioni necessarie sugli operatori e sui subappaltatori destinati a entrare in cantiere.
Come funziona il punteggio della patente a crediti

Al momento del rilascio vengono attribuiti 30 crediti iniziali. Il punteggio può successivamente aumentare fino a un massimo complessivo di 100 crediti oppure diminuire a seguito di provvedimenti definitivi relativi alle violazioni indicate dalla normativa.
Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è normalmente necessario mantenere almeno 15 crediti. Dalla data di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
| Tipologia | Crediti disponibili |
|---|---|
| Crediti iniziali | 30 |
| Storicità alla data del rilascio | fino a 10 |
| Assenza di decurtazioni nel tempo | fino a 20 |
| Investimenti, formazione e misure di sicurezza | fino a 30 |
| Ulteriori requisiti organizzativi e aziendali | fino a 10 |
| Punteggio massimo complessivo | 100 |
Crediti attribuiti per la storicità
Al momento del rilascio possono essere riconosciuti fino a 10 crediti aggiuntivi in relazione alla data di iscrizione alla Camera di commercio. I punteggi previsti per le diverse fasce non sono cumulabili tra loro.
| Anzianità di iscrizione alla Camera di commercio | Crediti |
|---|---|
| Meno di 5 anni | 0 |
| Da 5 a 10 anni | 3 |
| Da 11 a 15 anni | 5 |
| Da 16 a 20 anni | 8 |
| Oltre 20 anni | 10 |

Incremento automatico nel tempo
In assenza di provvedimenti che comportano la decurtazione del punteggio, la patente viene incrementata di un credito per ogni biennio successivo al rilascio, fino a un massimo di 20 crediti.
Questo incremento premia la continuità della condotta regolare, ma può essere sospeso quando vengono contestate determinate violazioni comprese nell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.
Crediti aggiuntivi per investimenti e sicurezza
Possono essere riconosciuti fino a 30 crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza. L’attribuzione non è automatica: il requisito deve corrispondere esattamente a una delle condizioni previste dalla tabella allegata al D.M. 132/2024 e deve essere adeguatamente documentato.
Elenco sintetico:
- sistema di gestione conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismo accreditato;
- modello organizzativo e gestionale asseverato secondo le condizioni previste;
- formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria;
- formazione e addestramento pratico svolti dal Mastro Formatore Artigiano;
- investimenti in soluzioni tecnologicamente avanzate realizzati secondo i protocolli previsti;
- adozione del DVR anche quando sarebbe possibile utilizzare procedure standardizzate;
- almeno due visite in cantiere del medico competente affiancato dal RLS o RLST competente.
Il numero dei crediti cambia in funzione del singolo requisito. Per esempio, la certificazione ISO 45001 attribuisce 5 crediti, mentre gli investimenti tecnologici possono generare punteggi differenti in relazione alle condizioni e agli importi previsti dal decreto.
Ulteriori crediti organizzativi e aziendali
Un’ulteriore quota, fino a un massimo di 10 crediti, può essere riconosciuta per requisiti diversi dagli investimenti strettamente riferiti alla sicurezza.
- dimensione dell’organico aziendale;
- qualifica di Mastro Formatore Artigiano;
- attestazione SOA in classifica I o II;
- applicazione certificata di determinati standard contrattuali e organizzativi;
- consulenza e monitoraggio con esito positivo da parte degli organismi paritetici riconosciuti;
- formazione linguistica destinata ai lavoratori stranieri;
- specifici requisiti riconosciuti dal sistema delle Casse edili;
- requisiti reputazionali previsti dalla normativa sui contratti pubblici;
- certificazione del regolamento interno delle società cooperative.

Non basta dichiararli
I crediti aggiuntivi devono essere richiesti attraverso le funzionalità della piattaforma e supportati dalla documentazione prevista. Il semplice possesso di una misura aziendale simile, ma non corrispondente ai requisiti del decreto, non garantisce l’attribuzione dei crediti.
Aggiornamento successivo del punteggio
Se il requisito è già posseduto al momento della domanda, i relativi crediti possono essere richiesti durante la procedura. Se viene conseguito successivamente, il titolare può richiederne l’attribuzione aggiornando la posizione attraverso la piattaforma e allegando la documentazione prevista.
Quando il punteggio dipende da una certificazione con validità periodica, la perdita o la scadenza del requisito può comportare la sottrazione dei crediti precedentemente riconosciuti.
Cosa succede se il punteggio scende sotto 15
Una patente con meno di 15 crediti non consente normalmente di iniziare o proseguire nuove attività nei cantieri temporanei o mobili.
La normativa consente, a determinate condizioni, di completare un appalto o subappalto già in corso quando il valore dei lavori eseguiti supera il 30% del valore complessivo del contratto. Questa possibilità deve essere verificata sul caso concreto e non costituisce un’autorizzazione generale a continuare a operare con un punteggio insufficiente.
Quando vengono decurtati i crediti
La riduzione del punteggio non consegue automaticamente a qualsiasi verbale o contestazione. I crediti vengono decurtati in relazione agli esiti di provvedimenti definitivi riguardanti le violazioni e gli eventi indicati nell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.
I provvedimenti devono riguardare il datore di lavoro, il dirigente, il preposto dell’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente, secondo quanto previsto per la singola fattispecie.
Il numero dei crediti sottratti varia in funzione della gravità della violazione o dell’evento.
Contestazione e decurtazione
Non sono la stessa cosa
La contestazione di una violazione può sospendere l’incremento automatico del punteggio. La decurtazione vera e propria viene invece registrata quando ricorrono le condizioni di definitività previste dalla normativa.
Quali violazioni possono ridurre il punteggio
L’Allegato I-bis associa a ogni fattispecie un determinato numero di crediti. Tra le situazioni considerate rientrano, a titolo esemplificativo:

- omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- omessa elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione,
- quando obbligatorio; omessa formazione o mancato addestramento dei lavoratori;
- omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o mancata nomina del RSPP;
- omessa elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza; mancata fornitura dei dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto;
- mancanza delle protezioni verso il vuoto;
- lavori in prossimità di linee elettriche senza le necessarie misure organizzative e procedurali;
- presenza di conduttori nudi in tensione senza protezioni; mancata protezione contro i contatti diretti e indiretti;
- omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza;
- infortuni dai quali derivino morte, inabilità permanente o malattia professionale, quando ricorrono le condizioni indicate dalla legge.
L’elenco completo e il numero esatto di crediti associati a ciascuna fattispecie devono essere verificati direttamente nell’Allegato I-bis vigente. Nell’articolo è preferibile non riprodurre l’intera tabella, perché molto lunga e soggetta a possibili aggiornamenti.
Come si calcola la decurtazione in presenza di più violazioni
Quando, nell’ambito dello stesso accertamento ispettivo, vengono contestate più violazioni comprese nell’Allegato I-bis, la decurtazione complessiva non può superare il doppio dei crediti previsti per la violazione più grave.
Questa regola limita il cumulo delle decurtazioni riconducibili al medesimo accertamento, ma non elimina le sanzioni previste per le singole violazioni.
Esempio
Se nello stesso accertamento vengono rilevate più violazioni e quella più grave comporta una decurtazione di 5 crediti, la sottrazione complessiva derivante da quell’accertamento non potrà superare 10 crediti.
Si tratta di un esempio illustrativo: il calcolo reale dipende dalle violazioni e dai provvedimenti definitivamente adottati.
Effetti della riduzione del punteggio
La decurtazione produce effetti differenti a seconda del punteggio residuo:
- con almeno 15 crediti la patente rimane normalmente utilizzabile;
- sotto i 15 crediti non è generalmente possibile operare nei cantieri;
- l’incremento automatico legato all’assenza di violazioni può essere sospeso;
- il committente o il responsabile dei lavori deve tenere conto del punteggio disponibile durante la verifica della patente.
Come recuperare i crediti quando il punteggio è inferiore a 15
Quando il punteggio scende sotto la soglia minima di 15 crediti, il recupero fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL.
La procedura non determina quindi un ripristino automatico dei crediti e non si risolve con il semplice pagamento delle sanzioni.
Elementi considerati per il recupero
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei soggetti responsabili delle violazioni;
- formazione dei lavoratori occupati nei cantieri nei quali si sono verificate le violazioni;
- realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza; interventi adottati per evitare il ripetersi delle irregolarità;
- documentazione comprovante l’effettiva attuazione delle misure.
Alle sedute della Commissione sono invitati anche rappresentanti dell’ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
1. Analisi dei provvedimenti
Verificare quali provvedimenti definitivi hanno determinato la perdita dei crediti e quali carenze devono essere eliminate.
2. Regolarizzazione
Attuare gli adempimenti, la formazione e gli interventi tecnici o organizzativi necessari.
3. Raccolta delle evidenze
Conservare attestati, verbali, fatture, procedure, documentazione fotografica e prove degli investimenti effettuati.
4. Valutazione della Commissione
Presentare gli elementi richiesti affinché la Commissione possa valutare il recupero del punteggio fino alla soglia minima.
La gestione della patente richiede quindi un controllo continuativo del punteggio e dei requisiti aziendali. Intervenire soltanto quando i crediti sono già scesi sotto 15 può comportare il blocco dell’attività e una procedura di recupero più complessa.
Il recupero è disciplinato dall’art. 7 del D.M. 132/2024
Quando può essere revocata la patente
La patente può essere revocata quando, a seguito dei controlli successivi al rilascio, viene accertata in via definitiva la non veridicità di una o più dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti.
I controlli possono essere effettuati d’ufficio, a campione oppure nel corso dell’attività di vigilanza.
Valutazione delle dichiarazioni
Secondo le indicazioni dell’Ispettorato, il provvedimento richiede una valutazione concreta della dichiarazione non veritiera, della sua rilevanza rispetto al rilascio della patente e delle circostanze riscontrate.
Possono assumere rilievo, tra gli altri elementi:
- la gravità dell’omissione;
- il numero dei lavoratori interessati;
- l’effettiva destinazione dei lavoratori al cantiere;
- l’eventuale successiva regolarizzazione;
- l’adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza;
- il rapporto tra la dichiarazione resa e il requisito realmente mancante.
Quando si può richiedere una nuova patente
Dopo dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare una nuova domanda. Prima della richiesta devono essere verificati e documentati tutti i requisiti applicabili.
Sospensione cautelare in caso di infortunio grave
La sospensione cautelare può essere adottata dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente quando in un cantiere si verifica un infortunio con conseguenze particolarmente gravi e ricorrono i presupposti previsti dalla normativa.
La sospensione non costituisce una decurtazione di crediti e non coincide con il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
In caso di morte di uno o più lavoratori
In caso di morte di uno o più lavoratori
Quando dall’infortunio deriva la morte di uno o più lavoratori e l’evento è imputabile al datore di lavoro, al suo delegato oppure al dirigente almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento cautelare è prevista come obbligatoria.
L’Ispettorato può effettuare una diversa valutazione, ma deve motivarla adeguatamente sulla base delle circostanze concrete.
Inabilità permanente
In caso di inabilità permanente o menomazione irreversibile
Quando dall’infortunio deriva un’inabilità permanente o una menomazione irreversibile immediatamente accertabile, imputabile ai medesimi soggetti almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non risultano già soddisfatte:
- dalla sospensione dell’attività prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- oppure dal sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321 del Codice di procedura penale.
Non è automatica
La semplice verificazione di un infortunio non comporta automaticamente la sospensione della patente. Devono essere valutati la gravità delle conseguenze, i soggetti ai quali l’evento è imputabile, l’elemento della colpa grave e le esigenze cautelari.
Quanto può durare la sospensione
La durata viene determinata dall’Ispettorato considerando:
- la gravità dell’infortunio;
- la gravità delle violazioni riscontrate;
- l’eventuale presenza di recidive;
- le condizioni di sicurezza presenti nel cantiere.
In ogni caso, la sospensione cautelare non può superare dodici mesi.
Ripristino delle condizioni di sicurezza
Verifica prima della ripresa
In seguito all’adozione della sospensione, l’INL verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza nel cantiere in cui si è verificato l’evento.
L’impresa deve quindi documentare gli interventi tecnici, organizzativi e formativi adottati per rimuovere le carenze e prevenire il ripetersi dell’infortunio.
Possibilità di ricorso
Ricorso contro la sospensione
Contro il provvedimento cautelare è ammesso ricorso secondo le modalità richiamate dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008. Termini, autorità competente e documentazione necessaria devono essere verificati sul provvedimento ricevuto e sulla disciplina vigente.
Dichiarazione falsa
Può determinare la revoca dopo l’accertamento definitivo.
Infortunio grave
Può determinare la sospensione cautelare fino a dodici mesi.
Violazione definitiva
Può comportare la decurtazione dei crediti prevista dall’Allegato I-bis.
Il riferimento è l’art. 3 del D.M. 132/2024
Sanzioni per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano in un cantiere temporaneo o mobile senza patente a crediti, senza un documento equivalente oppure con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggetti a una specifica sanzione amministrativa.
La sanzione è pari al 10% del valore dei lavori affidati al soggetto interessato e, in ogni caso, non può essere inferiore a 12.000 euro.
Il valore da considerare è quello, al netto dell’IVA, riportato nel singolo contratto, subappalto, capitolato o preventivo accettato. Se il valore dei lavori non è determinabile oppure il suo 10% è inferiore alla soglia minima, il riferimento sanzionatorio resta pari a 12.000 euro.
Ulteriori conseguenze:
- esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi;
- allontanamento dell’impresa o del lavoratore autonomo dal cantiere quando manca un titolo valido;
- impossibilità di utilizzare la procedura di diffida prevista dall’art. 301-bis del D.Lgs. 81/2008;
- eventuali ulteriori provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza in presenza di altre violazioni.
L’eccezione per i lavori già eseguiti oltre il 30%
Se il punteggio scende sotto i 15 crediti mentre un’attività è già in corso, può essere consentito completare esclusivamente il lavoro per il quale sia stato eseguito più del 30% del valore del relativo contratto o subappalto.
Questa possibilità riguarda il singolo affidamento del titolare della patente e non la percentuale complessivamente raggiunta dall’intero cantiere. Non permette inoltre di iniziare nuovi lavori e non opera in presenza di un provvedimento di sospensione della patente.
Sanzione per il committente o il responsabile dei lavori
Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare, prima dell’affidamento, il possesso della patente a crediti, del documento equivalente oppure dell’attestazione SOA almeno in classifica III, quando applicabile.
L’omessa verifica è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 157 del D.Lgs. 81/2008.
Se la patente viene successivamente sospesa, revocata o scende sotto i 15 crediti dopo un affidamento regolarmente verificato, la posizione del committente deve essere distinta da quella dell’impresa. Rimane comunque opportuno ripetere periodicamente il controllo e conservarne evidenza documentale.
APPROFONDIMENTI E LINK:
Documenti ufficiali
- D.M. 18 settembre 2024, n. 132;
- D.Lgs. 81/2008 aggiornato;
- Circolare INL n. 1/2026;
- Nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026;
- Nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026.
Strumenti e procedure
Chiarimenti e assistenza istituzionale
- FAQ ufficiali INL;
- archivio delle comunicazioni INL;
- indirizzo
patenteacrediti_faq@ispettorato.gov.it
Webinar di presentazione del portale INL – materiale introduttivo pubblicato nella fase di avvio del sistema; per la procedura attuale fare riferimento alle istruzioni e alle FAQ più recenti.
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